Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, che garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca aderente fino a €100.000 per depositante e per banca.
Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali / casse raiffeisen (che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo), nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
Il FITD garantisce i depositi in caso di crisi bancaria di una banca aderente fino a 100.000 € per depositante, rimborsabili in 7 giorni.
A partire dalla costituzione nel 1987, il FITD ha effettuato complessivamente 16 interventi a favore di banche consorziate.
Il FITD opera attivamente nell'ambito del network costituito dai sistemi di garanzia a livello internazionale.
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Qual è l’oggetto della tutela offerta dal FITD? |
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La tutela del FITD si applica a: depositi in conto corrente, conti di deposito (anche vincolati), certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari.
Qual è il limite di copertura del FITD? |
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Il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante, per singola banca, anche in caso di appartenenza allo stesso gruppo bancario.
Quando si effettua il rimborso dei depositanti? |
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Il rimborso dei depositanti può avvenire solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca.
TUB - Testo Unico Bancario
In quanto tempo viene effettuato il rimborso? |
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Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.
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