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L'assicurazione dei
depositi costituisce, accanto all'attività di
vigilanza e al meccanismo di credito di ultima
istanza, una delle componenti fondamentali su
cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad
assicurare la stabilità del sistema bancario.
Si riconosce e si tutela in
tal modo la funzione sociale del risparmio e la
funzione monetaria dell'intermediazione
bancaria, evitando al contempo traumatiche
ripercussioni per i depositanti in caso di
dissesti bancari.
La
Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello
minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo
depositante.
Il legislatore italiano ha
recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic 1996
n° 659, in cui si prevede che il limite massimo
di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD,
non può essere inferiore a
103.291,38 Euro, per depositante.
Il Fondo Interbancario
garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i
depositanti delle banche italiane, delle
succursali di queste negli altri paesi
comunitari, nonchè delle succursali in Italia di
banche comunitarie ed extracomunitarie
consorziate.
Lo Statuto del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi,
riprendendo il
D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione
offerta ai depositanti i crediti relativi ai
fondi acquisiti dalle banche con obbligo di
restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma
di depositi o sotto altra forma, nonché gli
assegni circolari e i titoli ad essi
assimilabili.
Al di là delle fattispecie
escluse (sotto elencate), sono ammessi al
rimborso i crediti che possono essere fatti
valere nei confronti della banca in liquidazione
coatta amministrativa, secondo quanto previsto
dalle norme dettate in materia di liquidazione
coatta amministrativa dal
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Ai sensi dell’art. 27 dello
Statuto del Fondo, sono escluse dalla
protezione alcune fattispecie come:
- i depositi e gli altri fondi
rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, pagherò cambiari e operazioni
in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli
altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni
per le quali sia intervenuta una condanna
per i reati previsti negli artt. 648-bis e
648-ter del codice penale (reati di
riciclaggio e di impiego di denaro di
provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello
Stato, degli enti regionali, provinciali,
comunali e degli altri enti pubblici
territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in
nome e per conto proprio, nonché i crediti
delle stesse;
- i depositi delle società finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b)
del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle
compagnie di assicurazione, degli organismi
di investimento collettivo del risparmio; di
altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei componenti gli
organi sociali e dell'alta direzione della
banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
- i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei soci che detengano
almeno il 5% del capitale sociale della
consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha
ottenuto dalla consorziata, a titolo
individuale, tassi e condizioni che hanno
concorso a deteriorare la situazione
finanziaria della consorziata stessa, in
base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
In tal modo è offerta tutela al cosiddetto
risparmiatore inconsapevole, inteso come colui
che non ha facile accesso alle informazioni
necessarie per valutare lo stato di salute dei
soggetti cui affida il proprio risparmio.
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Modalità di rimborso in caso di
liquidazione
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