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Il
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
precisa che la tutela offerta sui conti cointestati è da intendersi per
depositante (rif. art.1, comma 2 e art.7,
comma 1 della Direttiva 94/19/CE; art.96-bis,
comma 5 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385).
Il limite massimo di
copertura per depositante è pari a
103.291,38 euro, come previsto all’art.27,
comma 3 dello Statuto del FITD.
Pertanto, nel caso in cui due
o più depositanti abbiano solo un conto fra loro
cointestato presso lo stesso istituto bancario,
il livello massimo di tutela offerta sarà
pari a 103.291,38 euro per ciascuno dei cointestatari.
Nel caso in cui un
depositante sia titolare, oltre che di un conto
congiunto, anche di altri conti
presso la stessa banca, la copertura massima di
103.291,38 euro si applica alla somma dei
depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine
di tale computo, si rammenta l’art.8 comma 2 della
Direttiva 94/19/CE, in base al quale un conto
congiunto deve considerarsi ripartito in
proporzioni uguali tra i depositanti, salve
specifiche disposizioni.
Comunicazione Fitd del 25 novembre 2004
Comunicazione Banca d'Italia del 15 novembre
2004
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Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2004

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