La tutela dei Conti Cointestati

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi precisa che la tutela offerta sui conti cointestati è da intendersi per depositante (rif. art.1, comma 2 e art.7, comma 1 della Direttiva 94/19/CE; art.96-bis, comma 5 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385).

Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 103.291,38 euro, come previsto all’art.27, comma 3 dello Statuto del FITD.

Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 103.291,38 euro per ciascuno dei cointestatari.

Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 103.291,38 euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l’art.8 comma 2 della Direttiva 94/19/CE, in base al quale un conto congiunto deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salve specifiche disposizioni.

 

Comunicazione Fitd del 25 novembre 2004

Comunicazione Banca d'Italia del 15 novembre 2004                           (per il corretto download di questo file, utilizzare il tasto destro del mouse, "salva oggetto con nome" e selezionare la cartella dove si vuole salvare il documento)

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2004           

 

 

 



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