La tutela dei Conti Cointestati

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi precisa che la tutela offerta sui conti cointestati è da intendersi per depositante (rif. art.1, comma 2 e art.7, comma 1 della Direttiva 94/19/CE; art.96-bis, comma 5 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385).

Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000 euro, come disposto dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE.

Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000 euro per ciascuno dei cointestatari.

Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000 euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati.

Comunicazione Fitd del 25 novembre 2004

Comunicazione Banca d'Italia del 15 novembre 2004                           (per il corretto download di questo file, utilizzare il tasto destro del mouse, "salva oggetto con nome" e selezionare la cartella dove si vuole salvare il documento)

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2004           

Il limite di copertura, cui la presente documentazione fa riferimento, deve intendersi automaticamente aggiornato a 100.000 euro. Ciò in forza del testo vigente dell'art. 96-bis del T.U.B, così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l’articolo 27 dello Statuto del FITD si conforma.

 

 

 



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