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Il
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
precisa che la tutela offerta sui conti cointestati è da intendersi per
depositante (rif. art.1, comma 2 e art.7,
comma 1 della Direttiva 94/19/CE; art.96-bis,
comma 5 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385).
Il limite massimo di
copertura per depositante è pari a
100.000 euro, come disposto dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49,
in conformità al dettato della Direttiva
2009/14/CE.
Pertanto, nel caso in cui due
o più depositanti abbiano solo un conto fra loro
cointestato presso lo stesso istituto bancario,
il livello massimo di tutela offerta sarà
pari a 100.000 euro per ciascuno dei cointestatari.
Nel caso in cui un
depositante sia titolare, oltre che di un conto
congiunto, anche di altri conti
presso la stessa banca, la copertura massima di
100.000 euro si applica alla somma dei
depositi dei vari conti a lui intestati.
Comunicazione Fitd del 25 novembre 2004
Comunicazione Banca d'Italia del 15 novembre
2004
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utilizzare il tasto destro del mouse, "salva
oggetto con nome" e selezionare la cartella
dove si vuole salvare il documento)
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2004
Il limite di copertura, cui la presente
documentazione fa riferimento, deve
intendersi automaticamente aggiornato a
100.000 euro. Ciò in forza del testo
vigente dell'art. 96-bis del T.U.B, così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l’articolo 27 dello Statuto del FITD si conforma.

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