Procedura per l’integrazione dell’indennizzo forfettario erogato dal Fondo di solidarietà
- Istruzioni operative
(aggiornamento del 19 luglio 2019: eliminata al par. 2.2 Cointestazioni (pag.8) la dicitura "in carta semplice")
Per la presentazione della richiesta di integrazione, l’investitore può compilare il “Modulo standard di integrazione dell’indennizzo forfettario” e allegare i seguenti documenti:
Nei casi in cui l’indennizzo forfettario a suo tempo erogato si riferisca a pratiche cointestate, ciascuno degli aventi diritto può presentare la richiesta di integrazione per la quota di propria pertinenza, mediante l’apposito Modulo standard di integrazione, unitamente alla documentazione di cui al paragrafo 2.1 delle Istruzioni operative.
Nel caso in cui i cointestatari aventi diritto intendano avvalersi dell’istituto della delega, la richiesta di integrazione dell’indennizzo deve contenere per ciascun delegante:
I richiedenti possono avvalersi del Modello di delega predisposto dal FITD.
Nel caso in cui sia intervenuto, in data successiva all’erogazione dell’indennizzo forfettario, il decesso del soggetto a suo tempo indennizzato, i successori mortis causa possono presentare al Fondo di solidarietà la richiesta di integrazione dell’indennizzo, corredata dalla seguente documentazione:
L’invio dell’istanza di indennizzo forfettario può avvenire in tre modi:
C/A: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Gestione Fondo di solidarietà
oggetto: Richiesta di integrazione dell'indennizzo forfettario
indirizzo: Via del Plebiscito 102, Roma, 00186
L'utilizzo di canali diversi di accesso al Fondo di solidarietà da quelli sopra indicati determina un prolungamento dei tempi di presa in carico ed evasione della richiesta.