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DIRETTIVA 97/9/CE del 3 marzo 1997
DIRETTIVA 97/9/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli
investitori
Il Parlamento europeo e il Consiglio europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare larticolo l'articolo 57, paragrafo
2, vista la proposta
della Commissione visto il parere
del Comitato economico e sociale
visto il parere dell'Istituto monetario europeo deliberando secondo la procedura di cui allarticolo nellinsieme allarticolo lente
allinterno all'articolo 189 B del trattato visto il progetto comune approvato dal comitato
di conciliazione il 18 dicembre 1996
considerando che, il Consiglio ha adottato, il 10 maggio 1993,
la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari (5); che tale direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione
del mercato interno nel settore delle imprese di investimento;
considerando che, la direttiva 93/22/CEE stabilisce le regole
prudenziali che le imprese di investimento devono osservare in qualunque momento,
in particolare le regole volte a tutelare il più possibile il diritti degli investitori
sui fondi o strumenti finanziari loro appartenenti;
considerando, tuttavia, che nessun sistema di vigilanza può
offrire una protezione completa, in particolare qualora siano compiuti atti fraudolenti;
considerando che, la tutela degli investitori e la salvaguardia
della fiducia nel sistema finanziario sono elementi importanti del completamento
e del buon funzionamento del mercato interno in tale settore e che, a tal fine,
è pertanto essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli
investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli
investitori, in caso di incapacità di un'impresa di investimento di far fronte ai
suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori;
considerando che, i piccoli investitori potranno pertanto acquistare
servizi di investimento presso le succursali di imprese di investimento comunitarie
o nel quadro della prestazione transfrontaliera di servizi, con la stessa fiducia
con cui li acquisterebbero da imprese nazionali, consapevoli che, in caso di incapacità
dell'impresa di investimento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei
clienti investitori, potranno disporre di una tutela minima armonizzata;
considerando che, in assenza di una tale armonizzazione minima
gli Stati membri ospitanti potrebbero ritenersi autorizzati, ai fini della tutela
degli investitori, ad obbligare le imprese di investimento degli altri Stati membri
che operano tramite succursali o in libera prestazione di servizi di aderire al
sistema d'indennizzo dello Stato ospitante allorché esse non partecipino a nessun
sistema d'indennizzo degli investitori nei loro Stati membri d'origine, ovvero qualora
si ritenga che tale sistema non offra una tutela equivalente; che un tale obbligo
potrebbe pregiudicare il funzionamento del mercato interno;
considerando che, sebbene nella maggior parte degli Stati
membri attualmente esistano alcuni meccanismi di indennizzo degli investitori, il
loro campo di applicazione non comprende, in generale, tutte le imprese di investimento
titolari dell'autorizzazione unica prevista dalla direttiva 93/22/CEE;
considerando che, pertanto, tutti gli Stati membri dovrebbero
disporre di uno o più sistemi di indennizzo degli investitori cui siano tenute a
partecipare tutte le dette imprese di investimento; che il sistema deve coprire
i fondi o gli strumenti detenuti da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni
di investimento di un investitore e che, qualora un'impresa di investimento non
fosse in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei suoi clienti investitori,
non possono essere restituiti all'investitore; che ciò non pregiudica in alcun modo
le norme e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro riguardo alle decisioni
da prendere in caso di insolvenza o di liquidazione di un'impresa di investimento;
considerando che, la definizione di impresa di investimento
comprende gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi di investimento; che
tali enti creditizi devono essere altresì tenuti a partecipare ad un sistema di
indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività di investimento; che
non è tuttavia necessario prevedere che detti enti creditizi aderiscano a due distinti
sistemi qualora un unico sistema risponda ai requisiti stabiliti dalla presente
direttiva e dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (6); che, tuttavia,
nel caso di imprese di investimento che siano enti creditizi, può essere talora
difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva 94/19/CE e fondi detenuti
ai fini di attività di investimento; che è opportuno lasciare agli Stati membri
la facoltà di determinare quale direttiva applicare a tali crediti;
considerando che, la direttiva 94/19/CE consente agli Stati
membri di esonerare un ente creditizio dall'aderire ad un sistema di garanzia dei
depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente stesso e
segnatamente ne garantisce la solvibilità; che qualora l'ente creditizio che appartiene
a tale sistema sia anche un'impresa di investimento, gli Stati membri dovrebbero
essere autorizzati, a talune condizioni, ad esonerarlo dall'obbligo di aderire a
un sistema di indennizzo degli investitori;
considerando che, un livello minimo armonizzato d'indennizzo
di 20 000 ecu per investitore dovrebbe essere sufficiente a tutelare gli interessi
dei piccoli investitori qualora un'impresa d'investimento non sia in grado di onorare
gli impegni nei confronti dei propri clienti investitori; che sembra pertanto ragionevole
fissare il livello minimo armonizzato a 20 000 ecu; che, come nella direttiva 94/19/CE,
potrebbero essere necessarie disposizioni transitorie limitate per consentire ai
sistemi di indennizzo di rispettare tale importo, e ciò anche per gli Stati membri
i quali al momento dell'adozione della presente direttiva non disponessero di un
tale sistema;
considerando che, analogo importo è stato prescritto nella
direttiva 94/19/CE;
considerando che, per incoraggiare l'investitore a far prova
di discernimento nella scelta di un'impresa di investimento, è ragionevole consentire
agli Stati membri di imporre che l'investitore sostenga una parte delle perdite
subite; che, tuttavia l'investitore deve essere coperto almeno per il 90 % della
perdita finché l'importo dell'indennizzo pagato non raggiunga il livello minimo
comunitario;
considerando che, i sistemi di taluni Stati membri offrono
livelli di copertura più elevati del livello minimo armonizzato di tutela della
presente direttiva; che, non sembra, peraltro, opportuno imporre una modifica di
tali sistemi a tal riguardo;
considerando che, l'esistenza nella Comunità di sistemi che
offrono un livello di copertura superiore al minimo armonizzato può provocare, su
un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza diseguali
tra le imprese di investimento nazionali e le succursali di imprese di altri Stati
membri; che, per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno autorizzare l'adesione
delle succursali al sistema del paese ospitante, affinché sia ad esse consentito
di offrire agli investitori la medesima copertura offerta dal sistema del paese
in cui sono stabilite; che è opportuno che la Commissione, nella relazione che redigerà
sull'applicazione della presente direttiva, riferisca sulla frequenza con lui le
succursali si sono avvalse di tale facoltà e sulle difficoltà eventuali dallarticolo dallarticolo limporto
lutilizzo, luso allarticolo lautorità allarticolo allarticolo
allarticolo nellallegato dallobbligo questultimo allarticolo nellelenco
dellarticolo allatto allarticolo dellarticolo dinvestimento dellente dellente dellente
dellente dallECU. allarticolo sullarticolo dorigine
che esse ovvero i sistemi di indennizzo degli investitori
hanno incontrato nell'attuare tali disposizioni; che non è escluso che il sistema
dello Stato membro d'origine offra una tale copertura complementare, alle condizioni
stabilite da detto sistema;
considerando che, le succursali di talune imprese di investimento
stabilite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dorigine, questultimo allarticolo
d'origine che offrono una copertura superiore a quella offerta
dalle imprese di investimento autorizzate nello Stato membro ospitante potrebbero
perturbare il funzionamento del mercato; che non è opportuno che il livello o la
portata della copertura dei sistemi di indennizzo divengano strumenti di concorrenza;
che occorre pertanto stabilire, quanto meno in un primo tempo, che il livello e
la portata della copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine agli
investitori presso le succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano
il livello e la portata della copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo
Stato; che sarebbe opportuno effettuare quanto prima una verifica di possibili eventi
che abbiano perturbato il funzionamento del mercato, in base all'esperienza acquisita
ed alla luce dell'evoluzione nel settore finanziario;
considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune
categorie di investimenti o di investitori elencati specificamente non necessitino
di particolare protezione, esso deve poterli escludere dal beneficio della copertura
offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori;
considerando che, diversi Stati membri dispongono di sistemi
d'indennizzo degli investitori posti sotto la responsabilità di organizzazioni di
categoria; che, in altri Stati membri, esistono sistemi istituiti e disciplinati
per legge; che tale diversità di situazione giuridica solleva problemi solo per
quanto riguarda l'adesione obbligatoria al sistema e l'esclusione dal medesimo;
che occorre pertanto prevedere disposizioni che limitino i poteri dei sistemi a
tale riguardo;
considerando che, l'investitore deve essere indennizzato senza
eccessivo ritardo una volta stabilita la validità del suo credito; che il sistema
d'indennizzo stesso dovrebbe poter fissare un termine ragionevole entro cui far
valere i crediti nei confronti del sistema; che tuttavia la scadenza di tale termine
non può essere opposta all'investitore che per validi motivi non sia stato in grado
di far valere il suo credito tempestivamente;
considerando che, l'informazione degli investitori sulle modalità
di indennizzo è un elemento essenziale della loro tutela; che l'articolo 12 della
direttiva 93/22/CEE sancisce l'obbligo per le imprese d'investimento di informare
gli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con costoro, dell'eventuale
applicazione di un sistema di indennizzo, e che occorre pertanto che la presente
direttiva stabilisca delle regole per l'informazione di tali investitori potenziali
circa il sistema d'indennizzo che copre le loro operazioni d'investimento;
considerando che, l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari,
di riferimenti all'importo e alla portata del sistema d'indennizzo rischia, tuttavia,
di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori;
che gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare delle norme per limitare tali
riferimenti;
considerando che, la presente direttiva esige, in linea di
principio, che tutte le imprese di investimento aderiscano ad un sistema di indennizzo
degli investitori; che le direttive che disciplinano l'ammissione di imprese di
investimento aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la direttiva
93/22/CEE, lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni
ammettere che le succursali di tali imprese di investimento operino sul loro territorio;
che tali succursali non beneficiano né della libera prestazione dei servizi in virtù
dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in
uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite; che, pertanto, uno Stato
membro che ammetta tali succursali deve decidere come applicare i principi della
presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 5 della direttiva
93/22/CEE e alla necessità di tutelare gli investitori e di preservare l'integrità
del sistema finanziario; che è essenziale che gli investitori che si rivolgono a
tali succursali ricevano un'informazione completa sulle disposizioni relative agli
indennizzi che ad essi si applicano;
considerando che, nel quadro della presente direttiva, non
è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di indennizzo
degli investitori dato che, da un lato, il costo del finanziamento di questi sistemi
deve essere sostenuto, in linea di principio, dalle imprese di investimento stesse
e che, dall'altro, le capacità di finanziamento di tali sistemi devono essere proporzionate
ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia compromettere la stabilità del sistema
finanziario dello Stato membro interessato;
considerando che, la presente direttiva non può avere l'effetto
di estendere agli Stati membri o alle loro autorità competenti la responsabilità
nei confronti degli investitori qualora essi abbiano provveduto a istituire o a
riconoscere ufficialmente uno o più sistemi che assicurino l'indennizzo o la tutela
degli investitori alle condizioni previste dalla presente direttiva;
considerando infine che un'armonizzazione minima dei meccanismi
d'indennizzo degli investitori è necessaria per completare il mercato interno delle
imprese di investimento, poiché consente che tra gli investitori e tali imprese
si stabiliscano relazioni improntate a maggiore fiducia, segnatamente allorché si
tratta di imprese originarie di altri Stati membri, e di evitare le difficoltà che
potrebbero derivare dall'applicazione, da parte di uno Stato membro ospitante, di
norme nazionali, in materia di tutela degli investitori, non coordinate a livello
comunitario; che una direttiva comunitaria vincolante è il solo strumento atto a
raggiungere l'obiettivo mirato, data la generale assenza di misure d'indennizzo
degli investitori di portata corrispondente a quella della direttiva 93/22/CEE;
che la presente direttiva si limitata all'armonizzazione minima necessaria, lasciando
agli Stati membri la facoltà di imporre una tutela più ampia o più elevata e riconoscendo
loro il margine di libertà necessario in materia di organizzazione e di finanziamento
dei sistemi d'indennizzo degli investitori, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. «impresa d'investimento»: un'impresa d'investimento definita
all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE - autorizzata a norma dell'articolo
3 della direttiva 93/22/CEE, o - autorizzata in quanto ente creditizio a norma della
direttiva 77/780/CEE (7) e della direttiva 89/646/CEE (8) a svolgere uno o più servizi
d'investimento elencati nella sezione A dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;
2. «operazioni d'investimento»: ogni servizio d'investimento definito
dall'articolo 1, punto 1 della direttiva 93/22/CEE nonché il servizio di cui al
punto 1) della sezione C dell'allegato a tale direttiva;
3. «strumenti»: gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato
della direttiva 93/22/CEE;
4. «investitore»: la persona che ha affidato fondi o strumenti,
nell'ambito di operazioni d'investimento, ad un'impresa d'investimento;
5. «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte,
priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi
d'investimento per i quali l'impresa d'investimento è stata autorizzata; più sedi
di attività costituire nello stesso Stato membro da un'impresa d'investimento con
sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
6. «operazione congiunta d'investimento»: operazione d'investimento
effettuata per conto di due o più persone o sulla quale due o più persone vantano
diritti che possono essere esercitati con la firma di una o più di esse;
7. «autorità competenti»: le autorità di cui all'articolo 22 della
direttiva 93/22/CEE; tali autorità possono essere, se del caso, quelle previste
all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa
alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (9).
Articolo 2
1. Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano
istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori.
Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 3, nessuna
impresa d'investimento autorizzata in tale Stato membro può svolgere operazioni
d'investimento senza partecipare ad uno di tali sistemi. Uno Stato membro può tuttavia
esonerare un ente creditizio cui si applica la presente direttiva dall'obbligo di
aderire ad un sistema di indennizzo degli investitori, qualora tale ente sia già
esonerato dall'obbligo di appartenere ad un sistema di garanzia dei depositi in
virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, a condizione che la
tutela e l'informazione offerte ai depositanti siano parimenti offerte alle stesse
condizioni agli investitori e in modo tale che questi ultimi beneficino di una tutela
almeno equivalente a quella offerta da un sistema di indennizzo degli investitori.
Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica
segnatamente le caratteristiche di tali sistemi di protezione e gli enti creditizi
da essi coperti a norma della presente direttiva, nonché le ulteriori modifiche
alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Consiglio.
2. Il sistema d'indennizzo copre gli investitori a norma dell'articolo
4 allorché si verifica per prima una delle seguenti eventualità: - le autorità competenti
hanno constatato che, a loro avviso, per motivi direttamente connessi con la sua
situazione finanziaria, l'impresa d'investimento non sembra per il momento in grado
di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi
è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero - un'autorità giudiziaria,
per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento,
ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli
investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento.
Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa
di investimento di: - rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori
e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento, ovvero - restituire
agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti
per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento, secondo le condizioni
legali e contrattuali applicabili.
3. I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio
i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva
ed alla direttiva 94/19/CE sono imputati a uno dei sistemi previsti nell'una o nell'altra
direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare
di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.
4. L'importo del credito di un investitore è calcolato secondo
le condizioni stabilite dalla legge e dal contratto, segnatamente quelle relative
alla compensazione e ai crediti di contropartita applicabili alla data della constatazione
o della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, per la determinazione dell'ammontare
dei fondi o del valore, stabilito, ove possibile, facendo riferimento al valore
di mercato, degli strumenti appartenenti all'investitore che l'impresa d'investimento
non è in grado di rimborsare o restituire.
Articolo 3
I crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata
una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite,
ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno
1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività illecite (10), sono esclusi da qualsiasi indennizzo da
parte del sistema di indennizzo degli investitori.
Articolo 4
1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema d'indennizzo assicuri
una copertura d'importo non inferiore a 20 000 ecu per investitore per i crediti
di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Fino al 31 dicembre
1999, gli Stati membri nei quali al momento dell'adozione della presente direttiva
la copertura è inferiore a 20 000 ecu possono mantenere tale livello di copertura
più basso, purché esso non sia inferiore a 15 000 ecu. Tale facoltà è altresì concessa
agli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all'articolo
7, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 94/19/CE.
2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori
la copertura del sistema sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura
nell'allegato I.
3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione
di disposizioni che aumentino la copertura degli investitori o la estendano.
4. Gli Stati membri possono limitare la copertura di cui al paragrafo
1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale del credito dell'investitore.
La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % dell'importo
del credito sino al raggiungimento dell'importo da rimborsare di 20 000 ecu da parte
del sistema.
Articolo 5
1. Se un'impresa d'investimento tenuta ad aderire ad un sistema
di indennizzo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti
dall'adesione a tale sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti
che hanno rilasciato l'autorizzazione sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione
con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese
delle sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento adempia i suoi
obblighi.
2. Qualora, nonostante tali misure, l'impresa d'investimento non
adempia i suoi obblighi, il sistema può, ove la legislazione nazionale consenta
l'esclusione di un membro e con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare
l'intenzione di escludere l'impresa d'investimento dal sistema, con un preavviso
non inferiore a dodici mesi. Il sistema continuerà ad assicurare la copertura di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma per le operazioni d'investimento
effettuate durante tale periodo. Qualora, alla scadenza del periodo di preavviso,
l'impresa d'investimento non abbia adempiuto i suoi obblighi, il sistema di indennizzo
può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione
della stessa.
3. Se la legislazione nazionale lo consente e con l'espresso consenso
delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un'impresa d'investimento
esclusa da un sistema di indennizzo degli investitori può continuare a offrire i
suoi servizi d'investimento qualora, prima dell'esclusione, abbia previsto altri
meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori una copertura quanto meno
equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto
e abbiano caratteristiche analoghe a quelle di tale sistema.
4. Qualora un'impresa d'investimento di cui si proponga l'esclusione
ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo
che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno
rilasciato l'autorizzazione procedono alla sua immediata revoca.
Articolo 6
La copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di
investimento, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento di tale
revoca.
Articolo 7
1. I sistemi d'indennizzo degli investitori, istituiti e ufficialmente
riconosciuti in uno Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, tutelano
anche gli investitori delle succursali costituite dalle imprese d'investimento in
altri Stati membri. Sino al 31 dicembre 1999, né il livello né la portata, ivi compresa
la percentuale, della copertura prevista possono eccedere il livello e la portata
massimi della copertura offerta dal corrispondente sistema d'indennizzo dello Stato
membro ospitante nel suo territorio. Prima di tale data, la Commissione redige una
relazione sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente comma
e dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, e valuta l'opportunità
di mantenere tali disposizioni. La Commissione presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio, se del caso, una proposta di direttiva volta a prorogarne la validità.
Qualora il livello e/o la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura
offerta dal sistema d'indennizzo degli investitori dello Stato membro ospitante
superino il livello e/o la portata della copertura offerta nello Stato membro in
cui l'impresa d'investimento è autorizzata, lo Stato membro ospitante provvede affinché
vi sia, nel suo territorio, un sistema d'indennizzo degli investitori ufficialmente
riconosciuto, cui possa volontariamente aderire una succursale, al fine di completare
la copertura già offerta agli investitori in virtù della sua appartenenza al sistema
dello Stato membro d'origine. Il sistema cui la succursale aderirà deve coprire
la categoria di imprese cui essa appartiene ovvero quella più similare nello Stato
membro ospitante. Gli Stati membri provvedono affinché siano previsti in ogni sistema
d'indennizzo degli investitori requisiti oggettivi e di applicazione generale per
l'adesione di tali succursali. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi
derivanti dall'appartenenza al sistema, ivi compreso, in particolare, il pagamento
di tutti i contributi e altri oneri. Nell'applicazione della disposizione di cui
al presente paragrafo gli Stati membri si conformano ai principi informatori di
cui all'allegato II.
2. Se una succursale che ha esercitato la facoltà di adesione
volontaria ad un sistema d'indennizzo degli investitori ai sensi del paragrafo 1
non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne sono informate le
autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione
con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure appropriate
dellindennizzo ladesione allarticolo dorigine. dorigine
lindennizzo dorigine
luno laltro
daccordo lesistenza sullindennizzo dorigine. alleccedenza per assicurare il rispetto degli obblighi anzidetti.
Qualora tali misure non consentano di assicurare il rispetto da parte della succursale
degli obblighi di cui al presente articolo e, previo congruo preavviso di durata
comunque non inferiore a dodici mesi, il sistema d'indennizzo può, con il consenso
delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale.
Le operazioni d'investimento effettuate anteriormente alla data dell'esclusione
rimangono coperte dopo tale data dal sistema d'indennizzo al quale la succursale
ha volontariamente aderito. Gli investitori sono informati del ritiro della copertura
complementare e della data di decorrenza della sua efficacia.
Articolo 8
1. La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si applica
all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa
d'investimento ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti,
la valuta e l'ubicazione nella Comunità. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere
che i fondi in valuta diversa da quella degli Stati membri e dall'ecu non siano
coperti o lo siano in misura minore. Tale facoltà non si applica agli strumenti.
2. Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi
1, 3 e 4 si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione
congiunta d'investimento. Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti
tra gli investitori in parti uguali. Gli Stati membri possono prevedere che i crediti
relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o
più persone nella qualità di soci di una società, di membri di un'associazione o
di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere
riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico
investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1,
3 e 4.
3. Qualora l'investitore non sia titolare del diritto sui fondi
o sui titoli detenuti riceve l'indennizzo il titolare del diritto, purché esso sia
stato identificato o sia identificabile prima della data della constatazione o della
decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso di una pluralità di aventi
diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo
4, paragrafi 1, 3 e 4 la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni
che disciplinano la gestione dei fondi o dei titoli. La presente disposizione non
si applica agli organismi di investimento collettivo.
Articolo 9
1. Il sistema d'indennizzo prende opportune misure per informare
gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo
2 e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto.
Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare
le loro domande. Il termine non può essere inferiore a cinque mesi a decorrere dalla
data della constatazione o della decisione, ovvero dalla data in cui la constatazione
o la decisione sono state rese pubbliche. Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia,
opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un
investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo.
2. Il sistema deve essere in grado di rimborsare i crediti degli
investitori quanto prima e al più tardi entro tre mesi dopo che ne sono stati accertati
l'ammissibilità e l'ammontare. In circostanze del tutto eccezionali e in casi specifici
il sistema di indennizzo può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine.
Tale proroga non può essere superiore a tre mesi.
3. Nonostante il termine di cui al paragrafo 2, qualora un investitore
od altra persona che ha diritti ovvero un interesse relativo a un'operazione d'investimento
sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività
illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema d'indennizzo
può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.
Articolo 10
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento
prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le
informazioni di cui costoro necessitano per individuare il sistema d'indennizzo
degli investitori al quale aderiscono l'impresa di investimento e le sue succursali
all'interno della Comunità o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2,
paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono
informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o su qualsiasi
altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della
copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3. Tali informazioni sono
formulate in modo facilmente comprensibile. Sono inoltre fornite, su semplice richiesta,
informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulla formalità da espletare
per ottenerlo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili,
secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita.
3. Gli Stati membri stabiliscono regole che limitano l'uso, a
scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1 per evitare che ciò
comprometta la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori.
In particolare, gli Stati membri possono limitare tale pubblicità alla semplice
menzione del sistema cui aderisce un'impresa d'investimento.
Articolo 11
1. Gli Stati membri verificano che le succursali create da imprese
d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità fruiscono di una copertura
equivalente a quella prevista nella presente direttiva. Gli Stati membri possono
stabilire, in difetto di tale copertura equivalente e fatto salvo l'articolo 5 della
direttiva 93/22/CEE, che le succursali create da imprese d'investimento con sede
sociale al di fuori della Comunità aderiscano a un sistema d'indennizzo degli investitori
esistente nel loro territorio.
2. Gli investitori effettivi e potenziali di succursali create
dalle imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità ricevono
da tali imprese tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni in materia d'indennizzo
che si applicano ai loro investimenti.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili,
secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e formulate in modo
chiaro e comprensibile.
Articolo 12
Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale
possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano dei pagamenti
a titolo di indennizzo degli investitori hanno diritto di surrogarsi nei diritti
degli investitori nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo
pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.
Articolo 13
Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo
dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema
di indennizzo.
Articolo 14
Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva,
corredata, se del caso, di proposte di modifica.
Articolo 15
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
anteriormente al 26 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 16
L'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE è abrogato alla data di
cui all'articolo 15, paragrafo 1.
Articolo 17
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.
Per
il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente
M. DE BOER
(1) GU n. C 321 de 27. 11. 1993, pag. 15 e GU n. C 382 del 31.
12. 1994, pag. 27.
(2) GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 1.
(3) Parere espresso il 28 luglio 1995.
(4) Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C
128 del 9. 5. 1994, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 1995
(GU n. C 320 del 30. 11. 1995, pag. 9), e decisione del Parlamento europeo del 12
marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 28). Decisione del Consiglio del 17
febbraio 1997 e decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1997 (GU n. C 85
del 17. 3. 1997).
(5) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.
(6) GU n. L 135 del 31. 5. 1994, pag. 5.
(7) Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo
esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).
(8) Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre
1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo
esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30. 12.
1989, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L
110 del 28. 4. 1992, pag. 52).
(9) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.
(10) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77. 0

Allegato I
ELENCO DELLE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1. Investitori professionali e istituzionali, comprendenti: -
imprese di investimento definite all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CE;
- enti creditizi definiti all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;
- enti finanziari definiti all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 89/646/CEE;
- imprese d'assicurazione; - organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- fondi pensione. Altri investitori professionali e istituzionali.
2. Enti sopranazionali, statali e facenti capo ad amministrazioni
centrali.
3. Enti regionali, provinciali, locale o comunali.
4. Amministratori, dirigenti e soci personalmente responsabili
dell'impresa di investimento, detentori di almeno il 5 % del suo capitale, persone
incaricate della revisione ufficiale dei conti dell'impresa di investimento o investitori
aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.
5. Parenti prossimi e terzi che agiscono per conto degli investitori
di cui al punto 4.
6. Altre imprese dello stesso gruppo.
7. Investitori che sono responsabili o che abbiano tratto vantaggio
da fatti attinenti all'impresa di investimento che sono all'origine delle difficoltà
finanziarie di quest'ultima o hanno contribuito ad aggravarne la situazione finanziaria.
8. Società che, per le loro dimensioni, non sono autorizzate a
redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11
della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo
54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi
di società (1).
(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11; direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).
Allegato II
PRINCIPI INFORMATORI (Di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quinto
comma)
Qualora una succursale chieda di aderire ad un sistema dello Stato
membro ospitante per beneficiare di una copertura complementare, tale sistema stabilisce
bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine regole e procedure appropriate
ai fini del pagamento dell'indennizzo agli investitori presso la succursale in questione.
Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della
succursale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, si applicano i seguenti principi:
a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto
di imporre le proprie regole obiettive e di applicazione generale alle imprese d'investimento
partecipanti; esso ha la facoltà di esigere informazioni pertinenti e il diritto
di verificare tali informazioni presso le autorità competenti dello Stato membro
d'origine;
b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste
di indennizzo complementare quando sia stato informato dalle autorità competenti
dello Stato membro d'origine della decisione o della constatazione di cui all'articolo
2, paragrafo 2. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto
di verificare in base alle proprie regole e procedure la fondatezza delle richieste
prima di pagare l'indennizzo complementare;
c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro
ospitante cooperano a pieno titolo per far sì che gli investitori ricevano rapidamente
un indennizzo della giusta entità. In particolare, si mettono d'accordo sugli effetti
che l'esistenza di un credito tale da dar luogo a compensazione in virtù di uno
dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato all'investitore da ciascun sistema;
d) il sistema dello Stato membro ospitante è autorizzato ad imporre
alle succursali un contributo per la copertura complementare su una base appropriata
che tenga conto della garanzia finanziata dal sistema dello Stato membro d'origine.
Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto
di presumere che i suoi obblighi siano in ogni caso limitati alla differenza tra
la copertura da esso offerta e quella che offre lo Stato membro d'origine, a prescindere
dal fatto che quest'ultimo paghi o meno un indennizzo per i crediti degli investitori
nel territorio dello Stato membro ospitante.

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