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Dir. 94/19/CE del 30 maggio 1994 (1)
DIRETTIVA
94/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi
Il Parlamento
europeo e il Consiglio dellUnione europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare larticolo 57, paragrafo
2, prima e terza frase,
vista la proposta
della Commissione,
visto il parere
del Comitato economico e sociale,
deliberando in
conformità della procedura di cui allarticolo
189B del trattato,
considerando
che, conformemente agli scopi del trattato,
è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso
delle attività degli enti creditizi nellinsieme
della Comunità eliminando qualsiasi restrizione
alla libertà di stabilimento e di prestazione
dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità
del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;
considerando
che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni
alle loro attività, è opportuno preoccuparsi
della situazione che può instaurarsi in caso
di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi
che hanno succursali in altri Stati membri;
che è indispensabile assicurare un livello minimo
armonizzato di garanzia dei depositi dovunque
essi si trovino allinterno della Comunità;
che per il completamento del mercato unico bancario
la tutela dei depositi è essenziale al pari
delle regole prudenziali;
considerando
che in caso di chiusura di un ente creditizio
insolvente i depositanti delle succursali situate
in uno Stato membro diverso da quello della
sede sociale dellente creditizio vanno
tutelati con lo stesso sistema di garanzia di
cui beneficiano gli altri depositanti dellente
medesimo;
considerando
che per gli enti creditizi il costo della partecipazione
ad un sistema di garanzia non è paragonabile
a quello derivante da un massiccio ritiro dei
depositi bancari non solo da un ente in difficoltà,
ma anche da istituti sani, per effetto del venir
meno della fiducia dei depositanti nella stabilità
del sistema bancario;
considerando
che le misure adottate dagli Stati membri in
seguito alla raccomandazione87/63/CEE della
Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa
allinstaurazione, nella Comunità, di sistemi
di garanzia dei depositi, non hanno permesso
di conseguire pienamente i risultati auspicati;che
tale situazione può dimostrarsi pregiudizievole
al corretto funzionamento del mercato unico;
considerando
che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio,
del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative riguardanti laccesso
allattività degli enti creditizi e il
suo esercizio e recante modifica della direttiva
77/780/CEE (2), la quale prevede un sistema
unico di autorizzazione e di vigilanza per ogni
ente creditizio da parte delle autorità dello
Stato membro dorigine, si applica a decorrere
dal 1° gennaio 1993;
considerando
che le succursali non necessitano più dellautorizzazione
degli Stati membri ospitanti a causa dellautorizzazione
unica valida per tutta la Comunità e che la
loro solvibilità sarà controllata dalle autorità
competenti dei rispettivi Stati membri dorigine;
che tale situazione giustifica che tutte le
succursali di un medesimo ente creditizio istituite
nella Comunità siano coperte da un sistema di
garanzia unico; che detto sistema può essere
soltanto quello vigente per tale categoria di
enti creditizi nello Stato della sede sociale,
soprattutto in ragione del nesso esistente tra
la vigilanza sulla solvibilità di una succursale
e la sua appartenenza ad un sistema di garanzia
dei depositi;
considerando
che larmonizzazione deve limitarsi agli
elementi principali dei sistemi di garanzia
dei depositi e assicurare, entro termini molto
brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato
in base a un livello minimo armonizzato;
considerando
che i sistemi di garanzia dei depositi devono
intervenire nel momento in cui si verifica lindisponibilità
dei depositi;
considerando
che è opportuno escludere in particolare dalla
copertura i depositi effettuati da enti creditizi
a loro nome e per proprio conto; che ciò non
pregiudica il diritto del sistema di garanzia
di adottare le misure necessarie per salvare
un ente creditizio in difficoltà;
considerando
che, di per sé, larmonizzazione dei sistemi
di garanzia dei depositi nella Comunità non
rimette in questione lesistenza dei sistemi
già istituiti il cui obiettivo è la protezione
degli enti creditizi, garantendone segnatamente
la solvibilità e la liquidità, per evitare che
i depositi effettuati presso questi enti, comprese
le loro succursali stabilite in altri Stati
membri, diventino indisponibili;
che tali
sistemi alternativi, che perseguono un diverso
obiettivo di protezione, possono, a talune condizioni,
essere considerati dalle autorità competenti
rispondenti agli obiettivi della presente direttiva;che
spetterà a dette autorità competenti verificare
losservanza di tali condizioni;
considerando
che in vari Stati membri esistono sistemi di
tutela dei depositi sotto la responsabilità
di organizzazioni professionali; che altri Stati
membri dispongono di sistemi istituiti e disciplinati
per legge e che alcuni sistemi, benché istituiti
su base convenzionale, sono in parte disciplinati
dalla legge; che tale diversità di situazione
giuridica pone problemi solo in materia di adesione
obbligatoria e di esclusione dai sistemi; che
di conseguenza è opportuno prevedere norme che
limitino i poteri dei sistemi in materia;
considerando
che dallesistenza nella Comunità di sistemi
che offrono una copertura dei depositi superiore
al minimo armonizzato possono derivare, su un
medesimo territorio, differenze dindennizzo
e condizioni di concorrenza disuguali tra gli
enti creditizi nazionali e le succursali di
enti di altri Stati membri; che per ovviare
a tali inconvenienti è opportuno autorizzare
ladesione delle succursali al sistema
del Paese ospitante, affinché possano offrire
ai depositanti le medesime garanzie offerte
dal sistema del Paese in cui sono insediate;
che è opportuno che, dopo un certo numero di
anni, la Commissione riferisca sulla frequenza
con cui le succursali si sono avvalse di questa
possibilità e sulle eventuali difficoltà che
esse - o i sistemi di garanzia - hanno incontrato
nellattuare queste disposizioni; che non
è escluso che il sistema dello Stato membro
dorigine debba offrire siffatta copertura
supplementare, ferme restando le condizioni
che detto sistema avrà stabilito;
considerando
che le succursali di enti creditizi che offrono
livelli di copertura superiori a quelli degli
enti creditizi autorizzati negli Stati membri
ospitanti potrebbero causare perturbazioni di
mercato; che non è opportuno che il livello
o la portata di copertura dei sistemi di garanzia
divengano strumenti di concorrenza;
considerando
che occorre quindi stabilire, quanto meno in
una fase iniziale, che il livello e la portata
di copertura offerti dal sistema di uno Stato
membro dorigine ai depositanti di succursali
stabilite in un altro Stato membro non eccedano
il livello e la portata di copertura massimi
del sistema corrispondente in questultimo
Stato; che dopo un certo numero di anni sarebbe
opportuno effettuare una verifica delle eventuali
perturbazioni di mercato, in base allesperienza
acquisita ed alla luce dellevoluzione
nel settore bancario;
considerando
che la presente direttiva esige in linea di
principio che tutti gli enti creditizi partecipino
a un sistema di garanzia dei depositi; che le
unioneEuropea che disciplinano lammissione
di enti creditizi aventi la loro sede sociale
in Paesi terzi, in particolare la prima direttiva
77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977,
relativa al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti laccesso allattività
degli enti creditizi e il suo esercizio, lasciano
agli Stati membri la facoltà di decidere se
e a quali condizioni ammettere che le succursali
di tali enti creditizi operino sul loro territorio;
che tali succursali non beneficeranno della
libera prestazione dei servizi in virtù dellarticolo
59, secondo comma, del trattato, né della libertà
di stabilimento in uno Stato membro diverso
da quello in cui sono situate; che di conseguenza
uno Stato membro che ammette siffatte succursali
dovrebbe decidere come applicare i principi
della presente direttiva a tali succursali,
conformemente allarticolo 9, paragrafo
1, della direttiva 77/780/CEE e alla necessità
di tutelare i depositanti e di mantenere lintegrità
del sistema finanziario; che è essenziale che
i depositanti di tali succursali siano pienamente
consapevoli delle disposizioni di garanzia che
li riguardano;
considerando
che, da un lato, il livello minimo di garanzia
prescritto dalla presente direttiva non deve
lasciare una proporzione eccessiva di depositi
priva di tutela allo scopo di garantire sia
la protezione dei consumatori che la stabilità
del sistema finanziario, che, dallaltro,
sarebbe inopportuno imporre in tutta la Comunità
un livello di tutela tale da incoraggiare, in
certi casi, una cattiva gestione degli enti
creditizi; che occorrerebbe tener conto del
costo del finanziamento dei sistemi in questione;
che sembra ragionevole fondarsi su un importo
di 20.000 ECU quale livello minimo armonizzato
di garanzia; che potrebbero rivelarsi necessarie
disposizioni transitorie limitate per dare modo
al sistema di raggiungere tale cifra;
considerando
che taluni Stati membri offrono ai depositanti
una copertura dei depositi superiore al livello
minimo armonizzato di garanzia previsto dalla
presente direttiva; che non si ritiene opportuno
esigere che tali sistemi, alcuni dei quali sono
stati introdotti recentemente in applicazione
della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati
a questo proposito;
considerando
che, qualora uno Stato membro ritenga che talune
categorie di depositi o di depositanti elencati
specificamente non necessitino di particolare
protezione, esso deve poterli escludere dalla
garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei
depositi;
considerando
che in taluni Stati membri, allo scopo di indurre
i depositanti a vagliare accuratamente la qualità
degli enti creditizi, i depositi indisponibili
non vengono rimborsati interamente; che una
siffatta prassi andrebbe limitata per quanto
attiene ai depositi inferiori al livello minimo
armonizzato;
considerando
che è stato accolto il criterio di un limite
minimo armonizzato per depositante e non per
deposito; che di conseguenza occorre prendere
in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti
non menzionati come titolari del conto o che
non ne sono gli unici titolari; che il limite
deve quindi essere applicato a ogni depositante
identificabile; che queste considerazioni non
dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi
di investimento collettivo soggetti a speciali
norme di tutela che non esistono per i depositi
predetti;
considerando
che linformazione dei depositanti è un
elemento essenziale della loro tutela e deve
dunque essere anchessa soggetta ad un
minimo di norme cogenti; che, tuttavia, luso
non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti
allimporto e alla portata del sistema
di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare
le stabilità del sistema bancario o la fiducia
dei depositanti; che gli Stati membri dovrebbero
pertanto stabilire norme per limitare luso
di tali riferimenti;
considerando
che, in casi particolari, in Stati membri in
cui non esistono sistemi di garanzia dei depositi
per talune categorie di enti creditizi che raccolgono
soltanto una quota di depositi estremamente
limitata, listituzione di un siffatto
sistema può talvolta richiedere un lasso di
tempo più lungo di quello fissato per il recepimento
della direttiva; che, in tali casi, può essere
giustificata una deroga transitoria allobbligo
di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi;
che, tuttavia, se tali enti creditizi operassero
allestero, gli Stati membri avrebbero
il diritto di esigere che partecipino ad un
sistema di garanzia da loro istituito;
considerando
che, nella presente direttiva, non è indispensabile
armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi
di garanzia dei depositi o degli stessi enti
creditizi dato che, da un lato, il costo di
finanziamento di questi sistemi deve essere
sostenuto, in linea di principio, dagli enti
creditizi stessi e che, dallaltro, la
capacità finanziaria di detti sistemi deve essere
proporzionata ai loro obblighi; che ciò non
deve tuttavia mettere in pericolo la stabilità
del sistema bancario dello Stato membro interessato;
considerando
che la presente direttiva non può comportare
la responsabilità degli Stati membri o delle
loro autorità competenti nei confronti dei depositanti,
dato che essi hanno vigilato affinché fosse
istituito o riconosciuto ufficialmente uno o
più sistemi di garanzia dei depositi o degli
stessi enti creditizi, capace di assicurare
lindennizzo o la tutela dei depositanti
alle condizioni definite dalla presente direttiva;
considerando
che la garanzia dei depositi è un elemento essenziale
per il completamento del mercato interno e un
complemento indispensabile del sistema di vigilanza
degli enti creditizi, a motivo del vincolo di
solidarietà che costituisce tra tutti gli enti
operanti su una medesima piazza finanziaria,
in caso di inadempimento di uno di essi,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Ai fini
della presente direttiva si intende per:
1)
"deposito": i saldi creditori, risultanti
da fondi depositati o da situazioni transitorie
derivanti da operazioni bancarie normali, che
lente creditizio deve restituire secondo
le condizioni legali e contrattuali applicabili,
nonché i debiti rappresentati da titoli emessi
dallente creditizio.
Sono
trattate come depositi le azioni in società
di finanziamento immobiliare (building societies)
britanniche e irlandesi, ad eccezione di quelle
aventi natura di capitale di cui allarticolo
2.
Non
sono considerate depositi le obbligazioni che
soddisfano le condizioni stabilite dallarticolo
22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE
del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi dinvestimento collettivo
in valori mobiliari (O.I.C.V.M.) (3).
Per
il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri
applicano le norme e i regolamenti relativi
alla compensazione ed ai crediti di contropartita
conformemente alle condizioni legali e contrattualiapplicabili
al deposito;
2) "conto
congiunto": un conto intestato a due o
più persone, o sul quale hanno diritti due o
più persone, con facoltà di compiere le relative
operazioni con la firma di una o più di tali
persone;
3) "deposito
indisponibile": un deposito dovuto e pagabile
e che non è stato pagato da un ente creditizio
secondo le condizioni legali e contrattuali
ad esso applicabili e laddove
i)
le autorità competenti abbiano concluso che
a loro avviso lente creditizio interessato,
per motivi direttamente connessi con la sua
situazione finanziaria, non è per il momento
in grado di rimborsare il deposito e non ha,
a breve, la prospettiva di poterlo fare. Le
autorità competenti traggono tale conclusione
non appena possibile e non oltre ventun giorni
dallaver stabilito per la prima volta
che un ente creditizio non ha restituito i depositi
venuti a scadenza ed esigibili;
ii)
oppure unautorità giudiziaria abbia adottato
una decisione per motivi direttamente connessi
con la situazione finanziaria dellente
creditizio, con effetto di sospendere lesercizio
dei diritti dei depositanti nei confronti dello
stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata
la conclusione di cui sopra;
4) "ente
creditizio": unimpresa la cui attività
consiste nel ricevere dal pubblico depositi
o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti
per proprio conto;
5 ) "succursale"
: una sede di attività che costituisce parte,
sprovvista di personalità giuridica, di un ente
creditizio e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, le operazioni inerenti allattività
di ente creditizio; più sedi di attività costituite
nel medesimo Stato membro da un ente creditizio
con sede sociale in un altro Stato membro sono
considerate come una succursale unica.
Articolo
2
Sono
esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi
di garanzia i seguenti depositi:
ferme
restando le disposizioni dellarticolo
8, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri
enti creditizi a nome proprio e per proprio
conto;
tutti
i titoli che rientrano nella definizione di
"fondi propri" quale figura nellarticolo
2 della direttiva 89/l299/CEE del Consiglio,
del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri
degli enti creditizi (1);
i depositi
derivanti da transazioni in relazione alle quali
ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio
dei proventi di attività illecite di cui allarticolo
1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio,
del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
delluso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività illecite
(2).
Articolo
3
1. Ogni
Stato membro provvede affinché sul suo territorio
vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti
uno o più sistemi di garanzia dei depositi.
Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e
al paragrafo 4, nessun ente creditizio autorizzato
in tale Stato membro ai sensi dellarticolo
3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi
a meno che non abbia aderito ad uno di tali
sistemi.
Uno Stato
membro può tuttavia esonerare un ente creditizio
dallobbligo di aderire ad un sistema di
garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga
ad un sistema che protegge lente creditizio
stesso e segnatamente garantisce la sua liquidità
e la sua solvibilità, assicurando ai depositanti
una protezione almeno equivalente a quella offerta
da un sistema di garanzia dei depositi e che,
secondo le autorità competenti, soddisfa le
seguenti condizioni:
il sistema
esiste ed è stato ufficialmente autorizzato
allatto delladozione della presente
direttiva
il sistema
è volto ad evitare che i depositi degli enti
creditizi che rientrano in tale sistema possano
diventare indisponibili e dispone dei mezzi
necessari a tal fine;
il sistema
non consiste in una protezione concessa allente
creditizio dallo Stato membro stesso o dai suoi
enti locali regionali;
il sistema
garantisce che i depositanti siano informati
secondo le modalità e alle condizioni dicui
allarticolo 9 della presente direttiva.
Lo Stato
membro che si avvale di tale facoltà ne informa
la Commissione; esso comunica segnatamente le
caratteristiche di questi sistemi di protezione
e gli enti creditizi coperti da questi ultimi,
nonché le ulteriori modifiche alle informazioni
trasmesse. La Commissione ne informa il Comitato
consultivo bancario.
2. Se
un ente creditizio non adempie agli obblighi
derivanti dalladesione ad un sistema di
garanzia dei depositi, linottemperanza
è notificata alle autorità competenti che hanno
rilasciato autorizzazione le quali, in cooperazione
con il sistema di garanzia, adottano le misure
appropriate, comprese eventuali sanzioni, al
fine di garantire che lente creditizio
adempia ai suddetti obblighi.
3. Qualora
dette misure non siano tali da garantire il
rispetto degli obblighi da parte dellente
creditizio, ove lordinamento nazionale
consenta lesclusione di un membro, il
sistema può, con lespresso consenso delle
autorità competenti, notificare con non meno
di dodici mesi di anticipo la propria intenzione
di escludere lente creditizio dal sistema.
I depositi effettuati prima dello scadere di
tale periodo di notifica restano interamente
coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza
del periodo di notifica lente creditizio
non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti,
il sistema di garanzia può, previo espresso
consenso delle autorità competenti, procedere
allesclusione.
4. Laddove
lordinamento nazionale lo permetta e con
lespresso consenso delle autorità competenti
che hanno rilasciato lautorizzazione,
un ente creditizio escluso da un sistema di
garanzia dei depositi può continuare ad accettare
depositi se, prima dellesclusione, ha
concluso accordi alternativi di garanzia che
assicurino ai depositanti un livello e una portata
di protezione per lo meno equivalenti a quelli
offerti dal sistema di garanzia ufficialmente
riconosciuto.
5. Qualora
un ente creditizio di cui si propone lesclusione
ai sensi del paragrafo 3 non sia in grado di
concludere accordi alternativi che soddisfino
le condizioni di cui al paragrafo 4, le autorità
competenti che hanno rilasciato lautorizzazione
procedono immediatamente alla revoca di questultima.
Articolo
4
1. I
sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed
ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro
conformemente allarticolo 3, paragrafo
1, tutelano i depositanti delle succursali costituite
dagli enti creditizi in altri Stati membri.
Sino
al 31 dicembre 1999 il livello e la portata,
compresa la percentuale, di copertura forniti
non devono superare il livello e la portata
di copertura massimi offerti dal corrispondente
sistema di garanzia dello Stato membro ospitante
nel suo territorio.
Anteriormente
a tale data la Commissione elabora una relazione
sulla scorta dellesperienza acquisita
nellapplicazione del secondo comma e valuta
se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni.
Se del caso la Commissione presenta una proposta
di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio,
per una proroga della validità delle disposizioni
stesse.
2. Qualora
il livello o la portata, compresa la percentuale,
di copertura offerti dal sistema di garanzia
dello Stato membro ospitante sia superiore al
livello o alla portata di copertura forniti
nello Stato membro in cui è autorizzato lente
creditizio, lo Stato membro ospitante provvede
affinché vi sia, nel proprio territorio, un
sistema di garanzia dei depositi ufficialmente
riconosciuto cui possa aderire volontariamente
una succursale al fine di completare la tutela
già offerta ai suoi depositanti in virtù della
sua appartenenza al sistema dello Stato membro
dorigine.
Il sistema
a cui la succursale aderirà deve coprire la
categoria di enti a cui essa appartiene o quella
che è corrispondente nello Stato membro ospitante.
3. Gli
Stati membri si adoperano affinché siano stabilite
condizioni obiettive e generalmente applicabili
per lappartenenza di succursali al sistema
di uno Stato membro ospitante conformemente
al paragrafo 2. Lammissione è subordinata
allosservanza degli obblighi derivanti
dallappartenenza a tale sistema, compreso
in particolare il pagamento di tutti i contributi
e gli altri oneri. Nellapplicazione del
presente paragrafo gli Stati membri si conformano
agli orientamenti che figurano nellallegato
II.
4. Se
una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa
ad un sistema di garanzia dei depositi in forza
del paragrafo 2 non adempie agli obblighi derivanti
dalladesione medesima, ne vengono informate
le autorità competenti che hanno rilasciato
lautorizzazione, le quali, in cooperazione
con il sistema di garanzia, adottano tutte le
misure appropriate al fine di garantire che
lente creditizio adempia agli obblighi
anzidetti.
Qualora
dette misure non siano tali da garantire il
rispetto degli obblighi summenzionati da parte
della succursale, dopo un adeguato periodo di
notifica di almeno dodici mesi, il sistema di
garanzia può, con lassenso delle autorità
competenti che hanno rilasciato lautorizzazione,
escludere la succursale. I depositi effettuati
prima della data di esclusione restano coperti
dal sistema facoltativo fino alla data di scadenza.
I depositanti sono informati del ritiro della
copertura supplementare.
5. La
Commissione riferisce sul funzionamento dei
paragrafi 2, 3 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre
1999 e propone, se del caso, pertinenti modifiche.
Articolo
5
I depositi
detenuti al momento del ritiro dellautorizzazione
di un ente creditizio autorizzato ai sensi dellarticolo
3 della direttiva 77/780/CEE restano coperti
dal sistema di garanzia.
Articolo
6
1. Gli
Stati membri verificano che le succursali di
enti creditizi con sede sociale al di fuori
della Comunità usufruiscano di una copertura
equivalente a quella prescritta dalla presente
direttiva.
In caso
contrario gli Stati membri possono prevedere,
salvo il disposto dellarticolo 9, paragrafo
1, della direttiva 77/780/CEE, che le succursali
di enti creditizi con sede sociale al di fuori
della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia
dei depositi esistente sul loro territorio.
2. Gli
enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi
e potenziali presso succursali di enti creditizi
con sede sociale al di fuori della Comunità
le pertinenti informazioni sulle disposizioni
di garanzia che coprono i loro depositi.
3. Le
informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili
nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
in cui è stabilita le succursale e sono redatte
in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità
prescritte dalla legislazione nazionale.
Articolo
7
1. I
sistemi di garanzia dei depositi prevedono che
il totale dei depositi del medesimo depositante
sia coperto fino ad un importo di 20.000 ECU,
in caso di indisponibilità di depositi.
Fino
al 31 dicembre 1999 gli Stati membri in cui,
allatto delladozione della presente
direttiva, i depositi non sono coperti fino
a 20.000 ECU, possono conservare limporto
massimo previsto nei loro sistemi di garanzia
a condizione che detto importo non sia inferiore
a 15.000 ECU.
2. Gli
Stati membri possono prevedere che per taluni
depositanti o depositi la garanzia sia esclusa
o ridotta. Lelenco di tali esclusioni
figura nellallegato I.
3. Il
presente articolo non osta al mantenimento in
vigore o alladozione di disposizioni che
aumentino la copertura dei depositi o la estendano.
I sistemi di garanzia dei depositi possono in
particolare coprire completamente taluni tipi
di depositi per ragioni di carattere sociale.
4. Gli
Stati membri possono limitare la garanzia di
cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata
percentuale dellimporto dei depositi.
La percentuale garantita, tuttavia, deve essere
uguale o superiore al 90% del totale dei depositi
finché limporto da rimborsare a titolo
della garanzia non raggiunga quello menzionato
al paragrafo 1.
5. Limporto
indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame
periodico, almeno ogni cinque anni, da parte
della Commissione. Questa presenta eventualmente
una proposta di direttiva al Parlamento europeo
e al Consiglio per adattare limporto indicato
al paragrafo 1 tenendo conto in particolare
dellevoluzione del settore bancario e
della situazione economica e monetaria della
Comunità. Il primo riesame avrà luogo solo cinque
anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo
1, secondo comma.
6. Gli
Stati membri provvedono affinché il depositante
possa difendere il proprio diritto allindennizzo
proponendo ricorso contro il sistema di garanzia
dei depositi.
Articolo
8
1. I
limiti di cui allarticolo 7, paragrafi
1, 3 e 4, si applicano al totale dei depositi
presso lo stesso ente creditizio, qualunque
sia il numero dei depositi, la valuta e lubicazione
nella Comunità.
2. La
quota spettante a ciascun depositante su un
conto congiunto è computata nel calcolo dei
limiti previsti dallarticolo 7, paragrafi
1, 3 e 4.
Salve
specifiche disposizioni, tale conto è ripartito
in proporzioni eguali tra i depositanti.
Gli Stati
membri possono prevedere che le somme depositate
su un conto di cui due o più persone sono titolari
come membri di una società di persone, o di
altra società o gruppo di natura analoga senza
personalità giuridica, possano essere considerati
e trattati come se fossero effettuati da un
unico depositante ai fini del calcolo dei limiti
previsti dallarticolo 7, paragrafi 1,
3 e 4.
3. Quando
il depositante non ha pieno diritto sulle somme
depositate su un conto, la persona che ne ha
pieno diritto beneficia della garanzia, purché
essa sia stata identificata o sia identificabile
prima della data in cui le autorità competenti
annunciano la conclusione di cui allarticolo
1, punto 3), inciso i), o lautorità giudiziaria
ordina la sospensione di cui allarticolo
1, punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità
di persone che ne abbiano pieno diritto, la
quota spettante a ciascuna di esse in virtù
delle disposizioni in materia di gestione delle
somme è presa in considerazione nel calcolo
dei limiti previsti allarticolo 7, paragrafi
1, 3 e 4.
La presente
disposizione non si applica agli organismi di
investimento collettivo.
Articolo
9
1. Gli
Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi
mettano a disposizione dei depositanti effettivi
e potenziali le informazioni necessarie per
individuare il sistema di garanzia dei depositi
al quale aderiscono lente e le sue succursali
allinterno della Comunità o eventuali
accordi alternativi previsti dallarticolo
3, paragrafo 1, secondo comma, o dallarticolo
3, paragrafo 4. I depositanti sono informati
sulle disposizioni del sistema di garanzia dei
depositi o di eventuali accordi alternativi,
compresi limporto e la portata della copertura
fornita dal sistema stesso. Tali informazioni
sono formulate in modo comprensibile.
Vengono
inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle
condizioni di indennizzo e sulle formalità che
devono essere espletate per ottenerlo.
2. Le
informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese
disponibili, secondo le modalità prescritte
dalla legislazione nazionale, nella o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro in cui è
stabilita la succursale.
3. Gli
Stati membri stabiliscono norme che limitano
lutilizzo, a scopo di pubblicità, delle
informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire
che luso di tali informazioni pregiudichi
la stabilità del sistema bancario o la fiducia
del depositante. In particolare, gli Stati membri
possono limitare siffatta pubblicità alla menzione
esplicita del sistema a cui aderisce un ente
creditizio.
Articolo
10
1. I
sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti
debitamente verificati dei depositanti, per
quanto riguarda i depositi indisponibili, entro
tre mesi dalla data in cui le autorità competenti
enunciano la conclusione di cui allarticolo
1, punto 3), inciso I), o lautorità giudiziaria
ordina la sospensione di cui allarticolo
1, punto 3), inciso II).
2. In
circostanze del tutto eccezionali e in casi
speciali un sistema di garanzia può chiedere
alle autorità competenti una proroga del termine.
Tale proroga non può essere superiore a tre
mesi. Su richiesta del sistema di garanzia,
le autorità competenti possono concedere al
massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle
quali può essere superiore a tre mesi.
3. Il
sistema di garanzia non può opporre la scadenza
del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare
il beneficio della garanzia a un depositante
che non abbia potuto far valere tempestivamente
il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.
4. I
documenti relativi alle condizioni e alle formalità
da assolvere per beneficiare di un pagamento
a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono
redatti in modo dettagliato, secondo quanto
prescritto dalla legislazione nazionale, nella
o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
in cui si trova il deposito garantito.
5. Nonostante
il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora
un depositante, o altra persona che ha diritti
o un interesse sulle somme depositate su un
conto, sia stato accusato di un reato risultante
o connesso con il riciclaggio dei proventi di
attività illecite di cui allarticolo 1
della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia
può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza
del tribunale.
Articolo
11
Fatto
salvo qualsiasi altro diritto che essi possano
avere ai sensi della legislazione nazionale,
i sistemi che effettuano pagamenti a titolo
di garanzia, nella procedura di liquidazione
hanno il diritto di subentrare nei diritti ai
depositanti per un importo pari alla somma pagata.
Articolo
12
In deroga
allarticolo 3, gli enti autorizzati in
Spagna o in Grecia, che figurano nellallegato
III, sono esentati dallobbligo di aderire
ad un sistema di garanzia dei depositi fino
al 31 dicembre 1999.
Tali
enti creditizi informano espressamente i loro
depositanti effettivi o potenziali del fatto
che essi non aderiscono ad un sistema di garanzia
dei depositi.
Nel corso
di detto periodo, qualora tali enti stabiliscano
o abbiano stabilito una succursale in un altro
Stato membro, questultimo può esigere
che la succursale aderisca, alle condizioni
stabilite allarticolo 4, paragrafi 2,
3 e 4, ad un sistema di protezione dei depositi
istituito sul suo territorio.
Articolo
13
La Commissione
indica nellelenco degli enti creditizi
autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi
dellarticolo 3, paragrafo 7, della direttiva
77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi
in relazione alla presente direttiva.
Articolo
14
1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente
la Commissione. Quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento allatto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle principali disposizioni legislative
nazionali che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo
15
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
16
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
addì 30 maggio 1994.
Per il Parlamento
europeo
Il presidente E.
Klepsch
Per il Consiglio
Il presidente G.
Romeos

Allegato
I
Elenco
delle esclusioni di cui allarticolo 7,
paragrafo 2
1. Depositi
degli enti finanziari ai sensi dellarticolo
1, punto 6, della direttiva 89/646/CEE.
2. Depositi
delle compagnie di assicurazione.
3. Depositi
dello Stato e delle amministrazioni centrali.
4. Depositi
degli enti regionali, provinciali, comunali
e locali.
5. Depositi
degli organismi dinvestimento collettivo.
6. Depositi
dei fondi pensioni.
7. Depositi
degli amministratori, dei dirigenti, dei soci
personalmente responsabili, dei detentori di
almeno il 5% del capitale dellente creditizio,
delle persone incaricate della revisione legale
dei conti dellente creditizio e dei depositanti
aventi le medesime responsabilità in altre società
dello stesso gruppo.
8. Depositi
dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono
per conto dei depositanti citati al punto 7.
9. Depositi
di altre società dello stesso gruppo.
10. Depositi
non nominativi.
11. Depositi
per i quali il depositante ha ottenuto da un
ente creditizio, a titolo individuale, tassi
ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito
ad aggravare la situazione finanziaria dellente
stesso.
12. Titoli
di debito emessi da un ente creditizio e debiti
derivanti da accettazioni e pagherò cambiari
dellente medesimo.
13. Depositi
in valute diverse da quelle degli Stati membri
diverse dallECU.
14. Depositi
di società le cui dimensioni non permettono
loro di redigere uno stato patrimoniale in forma
abbreviata conformemente allarticolo 11
della quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio,
del 25 luglio 1978, basata sullarticolo
54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e
relativa ai conti annuali di taluni tipi di
società.
Allegato
II
Orientamenti
Qualora
una succursale chieda di aderire a un sistema
dello Stato membro ospitante per avere una copertura
supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente
con il sistema dello Stato membro dorigine
norme e procedure appropriate ai fini del pagamento
dellindennizzo ai depositanti presso la
succursale in questione. Nel definire tali procedure
e nello stabilire le condizioni per ladesione
della succursale conformemente allarticolo
4, paragrafo 2, si applicano i seguenti orientamenti:
a) il
sistema dello Stato membro ospitante mantiene
il pieno diritto di imporre le proprie norme
obiettive e generalmente applicate agli enti
creditizi partecipanti; esso è in grado di esigere
informazioni pertinenti e ha il diritto di verificare
tali informazioni con le autorità competenti
dello Stato membro dorigine.
b) il
sistema dello Stato membro ospitante soddisfa
le richieste di indennizzo supplementare previa
dichiarazione delle autorità competenti dello
Stato membro dorigine che i depositi sono
indisponibili. II sistema dello Stato membro
ospitante mantiene il pieno diritto di verificare
in base alle proprie norme e procedure la fondatezza
della richiesta depositante prima di pagare
lindennizzo supplementare;
c) i
sistemi dello Stato membro dorigine e
dello Stato membro ospitante cooperano pienamente
luno con laltro per far sì che i
depositanti ricevano rapidamente un indennizzo
della giusta entità. In particolare si mettono
daccordo sugli effetti che lesistenza
di un credito di contropartita, tale da dar
luogo a compensazione a titolo di uno dei due
sistemi, può avere sullindennizzo pagato
al depositante da ciascun sistema;
d) i
sistemi dello Stato membro ospitante sono autorizzati
a imporre alle succursali una copertura supplementare
su una base appropriata che tenga conto della
garanzia finanziaria del sistema dello Stato
membro dorigine. Per facilitare tale imposizione,
il sistema dello Stato membro ospitante ha il
diritto di presumere che il suo debito sia in
ogni caso limitato alleccedenza della
garanzia da esso offerta rispetto alla garanzia
offerta dallo Stato membro dorigine, a
prescindere dal fatto che questultimo
paghi o non paghi un indennizzo per i depositi
nel territorio dello Stato membro ospitante.
Allegato
III
Elenco
degli enti creditizi di cui allarticolo
12
a) Le
categorie specializzate di enti creditizi spagnoli
il cui status giuridico è in fase di ristrutturazione,
riconosciuti come:
Entitades
de Financiación o Factoring,
Sociedades de Arrendamiento
Financiero,
Sociedades de Crédito
Hipotecario;
b) i
seguenti enti creditizi pubblici spagnoli:
Banco
de Crédito Agrícola, SA,
Banco Hipotecario
de Espana, SA,
Banco de Crédito
Local, SA;
c) le
seguenti Cooperative di Credito greche:
Cooperativa
di Credito di Lamia,
Cooperativa di
Credito di Ioannina,
Cooperativa di
Credito di Xylocastron;
e le Cooperative
di Credito affini menzionate in appresso che,
alla data di adozione della presente direttiva,
sono autorizzate o in fase di autorizzazione:
Cooperativa di
Credito di Canea (Chanià),
Cooperativa di
Credito di Candia (Herakleion),
Cooperativa di
Credito di Magnissia,
Cooperativa di
Credito di Larissa,
Cooperativa di
Credito di Patrasso,
Cooperativa di
Credito di Salonicco.
(1) Pubblicata
nella G.U.C.E. 31 maggio 1994, n. L 135.
(2) G.U.C.E. 30
dicembre 1989, n. L 386. Direttiva modificata
dalla direttiva 92/30/CEE (G.U.C.E.
28 aprile 1992, n. L 110).
(3) G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 375. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE
(G.U.C.E. 19 aprile 1988, n. L 100).
(4) G.U.C.E. 5
maggio 1989, n. L 124. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 92/16/CEE (G.U.C.E.
21 marzo 1992, n. L 75).

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