"Sezione
IV SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI"
Art. 96 (Soggetti
aderenti e natura dei sistemi di garanzia)
1. Le banche
italiane aderiscono a uno dei sistemi
di garanzia dei depositanti istituiti
e riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia possono aderire a un
sistema di garanzia italiano al fine di
integrare la tutela offerta dal sistema
di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie
autorizzate in Italia aderiscono a un
sistema di garanzia italiano salvo che
partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura
di diritto privato; le risorse finanziarie
per il perseguimento delle loro finalita'
sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro
che prestano la propria attivita' nell'ambito
dei sistemi di garanzia dei depositanti
sono vincolati al segreto professionale
in relazione a tutte le notizie, le informazioni
e i dati in possesso dei sistemi di garanzia
stessi in ragione dell'attivita' istituzionale
di questi ultimi.
Art. 96-bis (Interventi)
1. I sistemi di
garanzia effettuano i rimborsi nei casi
di liquidazione coatta amministrativa
delle banche autorizzate in Italia. Per
le succursali di banche comunitarie operanti
in Italia, che abbiano aderito in via
integrativa a un sistema di garanzia italiano,
i rimborsi hanno luogo nei casi in cui
sia intervenuto il sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza. I sistemi
di garanzia possono prevedere ulteriori
casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti
delle succursali comunitarie delle banche
italiane; essi possono altresi' prevedere
la tutela dei depositanti delle succursali
extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti
relativi ai fondi acquisiti dalle banche
con obbligo di restituzione, sotto forma
di depositi o sotto altra forma, nonche'
agli assegni circolari e agli altri titoli
di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili
al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti
da accettazioni, paghero' cambiari ed
operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli
altri elementi patrimoniali della banca;
d) i depositi derivanti da transazioni
in relazione alle quali sia intervenuta
una condanna per i reati previsti negli
articoli 648- bis e 648-ter del
codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello
Stato, degli enti regionali, provinciali,
comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in
nome e per conto proprio, nonche' i crediti
delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera
b), delle compagnie di assicurazione;
degli organismi di investimento collettivo
del risparmio; di altre societa' dello
stesso gruppo bancario;
h) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei componenti gli organi sociali
e dell'alta direzione della banca o della
capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei soci che detengano almeno
il 5 per cento del capitale sociale della
banca;
l) i depositi per i quali il depositante
ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale,
tassi e condizioni che hanno concorso
a deteriorare la situazione finanziaria
della banca, in base a quanto accertato
dai commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun
depositante non puo' essere inferiore
a lire duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti,
non esclusi ai sensi del comma 4, che
possono essere fatti valere nei confronti
della banca in liquidazione coatta amministrativa,
secondo quanto previsto dalla sezione
III del presente titolo.
7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare
del controvalore di 20.000 ECU, entro
tre mesi dalla data del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa.
Il termine puo' essere prorogato dalla
Banca d'Italia, in circostanze eccezionali
o in casi speciali, per un periodo complessivo
non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalita' e termini per il
rimborso dell'ammontare residuo dovuto
ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per
adeguarlo alle eventuali modifiche della
normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei
diritti dei depositanti nei confronti
della banca in liquidazione coatta amministrativa
nei limiti dei rimborsi effettuati e,
entro tali limiti, percepiscono i riparti
erogati dalla liquidazione in via prioritaria
rispetto ai depositanti destinatari dei
rimborsi medesimi.
Art. 96-ter (Poteri della Banca
d'Italia)
1. La Banca d'Italia,
avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori
e alla stabilita' del sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone
gli statuti, a condizione che i sistemi
stessi non presentino caratteristiche
tali da comportare una ripartizione squilibrata
dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attivita' dei sistemi di
garanzia con la disciplina delle crisi
bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
c) disciplina le modalita' di rimborso,
anche con riferimento ai casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi
di garanzia e le esclusioni delle banche
dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai
sistemi di garanzia esteri cui aderiscono
le succursali di banche extracomunitarie
autorizzate in Italia sia equivalente
a quella offerta dai sistemi di garanzia
italiani;
f) disciplina la pubblicita' che le banche
sono tenute ad attuare per informare i
depositanti sul sistema di garanzia cui
aderiscono e sull'inclusione nella garanzia
medesima delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento
con le autorita' competenti degli altri
Stati membri in ordine all'adesione delle
succursali di banche comunitarie a un
sistema di garanzia italiano e alla loro
esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle
norme contenute nella presente sezione.
Art. 96-quater (Esclusione). -
1. Le banche possono essere escluse dai
sistemi di garanzia in caso di inadempimento
di eccezionale gravita' agli obblighi
derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia, previo assenso
della Banca d'Italia, contestano alla banca
l'inadempimento, concedendo il termine di un
anno per ottemperare agli obblighi previsti
nel comma 1. Decorso inutilmente tale
termine, prorogabile per un periodo non
superiore a un anno, i sistemi di garanzia,
previa autorizzazione della Banca d'Italia,
comunicano alla banca l'esclusione.
3.
Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti
fino alla data di ricezione della comunicazione
di esclusione. Di tale comunicazione la banca
esclusa da tempestiva notizia ai depositanti
secondo le modalita' indicate dalla Banca
d'Italia.
4.
Le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione
all'attivita' bancaria revocano la stessa
al venir meno dell'adesione ai sistemi di
garanzia; resta ferma la possibilita' di disporre
la liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
5.
La procedura di esclusione non puo' essere
avviata ne' proseguita nei confronti di banche
sottoposte ad amministrazione straordinaria.".
Art.
3.
1.
Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e inserita la
seguente sezione:
"Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA"
Art.
4.
1.
I depositi e gli altri fondi rimborsabili
al portatore protetti alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono garantiti
fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza
di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta
data in base alle norme del presente decreto.
