Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della
direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 luglio 1993; Acquisito
il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27
agosto 1993; Sulla proposta del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri di grazia
e giustizia, delle finanze, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali
e per il coordinamento delle politiche comunitarie
e gli affari regionali; Emana il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la
borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato
comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi ;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più
fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli
organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione
e sui mercati finanziari;
m)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno
Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali
in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attività della banca;
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni
di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e
pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques»,
lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni
per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario
(assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari
a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori
mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria
del tipo «money broking»; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione
commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in
virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte
all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 ;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano
o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato
dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca
in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato
dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis)
«istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono
moneta elettronica ; h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato
da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo
elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente
; h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»:
le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni
individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto
e degli altri diritti che consentono di influire sulla società. 3. La Banca d'Italia,
può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni
di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio
di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio
sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
TITOLO I
AUTORITÀ
CREDITIZIE
Articolo 2 (Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera
nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o
da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze,
che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro
delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa
il Governatore della Banca d'Italia.
2. . Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a
singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare
i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni
in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge,
connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca
d'Italia.
Articolo 3 (Ministro dell'economia e delle finanze)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto
i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e
ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il Ministro
dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è
data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata
entro trenta giorni.
Articolo 4 (Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei
casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i
princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati
da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile
del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi
carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca
d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività
di vigilanza.
Articolo 5 (Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri
a esse attribuiti dalla legge.
Articolo 6 (Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti
in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni
della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia
e finanziaria.
Articolo 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può
essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste
di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia,
in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP, l’ISVAP e l’UIC collaborano
tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d’ufficio.
6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere
trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi
di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio
delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari;
le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario
possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le
hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative
o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento,
in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero
o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie
lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani
e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni
e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
9-bis. (abrogato)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime .
Articolo 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti
di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati
entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale
del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto
legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute
sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi
ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Articolo 9 (Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso
reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni
di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II BANCHE
Capo I Nozione di attività bancaria e
di raccolta del risparmio
Articolo 10 (Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del
credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività
connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Articolo 11 (Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia
sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti
diversi dalle banche. 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività
ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche
categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si
applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono
uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari; b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali
disposizioni del diritto italiano; c) alle società, per la raccolta effettuata
ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti
finanziari ; d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge,
nel rispetto del principio di tutela del risparmio . 4-bis. Il CICR determina i
criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la
cui emissione costituisce raccolta del risparmio . 4-ter. Se non disciplinati dalla
legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari,
diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico . 4-quater.
Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri
e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta
effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma . 4-quinquies. A fini di tutela del risparmio,
gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza
della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari
emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle
competenti autorità di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque
precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione
od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
Articolo 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. (abrogato)
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano
gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416,
2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano
le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412. 4-bis. I commi 3 e 4 si applicano
anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni
prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili
o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari
diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o
al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può
disciplinarne le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche
di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione
della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II Autorizzazione all'attività bancaria, succursali
e libera prestazione di servizi
Articolo 13 (Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Articolo 14 (Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione
generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia
di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga
presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di
onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19; e) i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26; f) non sussistano, tra la
banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione
e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l’esercizio dell’attività.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo
anche conto della condizione di reciprocità..
Articolo 15 (Succursali)
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle
strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato
extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente
dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse
generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della
Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte
di banche italiane.
Articolo 16 (Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al
mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel ri-
spetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste
dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che
la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita
la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte
di banche italiane.
Articolo 17 (Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo 18 (Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo
16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia
sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di control-
lo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla
Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo
16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società
finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi
1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.
Capo III Partecipazioni al capitale delle banche
Articolo 19 (Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione
a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione
di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto
conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima
stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il
controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui
al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano
o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione
può essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono
in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non
possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua,
comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti
di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza
di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai
soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina
o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio
di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità,
la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
può vietare l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto
previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta,
del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del
suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 20 (Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una
banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca
d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli
aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'eser-
cizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che
la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero
dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce
entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,
dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto
dei partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
Articolo 21 (Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società
ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime
l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta
dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori
delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei
soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome
partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia,
se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste
anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano
società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
Articolo 22 (Partecipazioni indirette)
1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo
si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite
di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
Articolo 23 (Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività
di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare
o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative
alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso
di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza
di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei
a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori
rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a
soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di
sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune,
in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti
elementi.
Articolo 24 (Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione)
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per
le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono
di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni
per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta
giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta
solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonché quelle possedute in violazione
dell'articolo 19, comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19,
comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su
richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse.
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti
o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Capo IV Requisiti
di professionalità e di onorabilità
Articolo 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di
partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia
e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti
alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deli-
berazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2,
dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i ter-
mini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza degli esponenti aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza
o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca
d'Italia. 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione
è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Articolo 27 (Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative
presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 26.
Capo V Banche cooperative
Articolo 28 (Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate
dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non
si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa
dal codice civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo,
sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo
che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice
civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo
35 del presente decreto.
Sezione I Banche popolari
Articolo 29 (Norme generali)
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a
due euro
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Articolo 30 (Soci) dute.
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per
cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite,
contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere
alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti
patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti
dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti
dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro
un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse
della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.
Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione
su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e
il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
Articolo 31 (Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per
esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni
alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi
2, 3 e 4.
Articolo 32 (Utili)
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre
riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci,
è destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II Banche di credito cooperativo
Articolo 33 (Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore
a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
Articolo 34 (Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo
non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta
in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio
di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo
superi cinquantamila euro.
5. (abrogato)
6. Si applica l’articolo 30, comma 5.
Articolo 35 (Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente
a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati,
le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore
di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate
sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Articolo 36 (Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse
dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito
cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche
costituite in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Articolo 37 (Utili)
1. Le
banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli
utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che
non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione
delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata
a fini di beneficenza o mutualità.
Capo VI Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I Credito fondiario e alle opere pubbliche
Articolo 38 (Nozione
di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da
parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce
la concessione dei finanziamenti.
Articolo 39 (Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione
ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando
la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti
separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata
dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa,
l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi
convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso
grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito
della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito
dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per
effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica
automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'articolo 67 della legge fallimentare
non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario,
hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre
il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando,
dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti
beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento
delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il
debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del
bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione
immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno
diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell’ipoteca a garanzia .
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui
al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea
a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento
delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento.
Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento
da suddividersi in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda
entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso
al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il
presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un
notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento
sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre,
con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate;
di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo
delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente fissata
nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse
determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento
immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio
annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari,
nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie,
anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione
sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti
alla metà.
Articolo 40 (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I
debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio
debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per
l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo
del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la
trasparenza delle condizioni.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione
del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento
quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza
della rata.
Articolo 41 (Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di espropriazione
relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti
fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione
di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati,
l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano
alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di
amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con
il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione
prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano
avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal
comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo
credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al
versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo
587 del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono
subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi,
purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di
procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione pa-
ghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita
in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene
espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano
subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di
procedura civile.
Articolo 42 (Nozione di credito alle opere pubbliche)
1. Il credito
alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore
di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione
di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del
finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica
o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito
fondiario.
Sezione II Credito agrario e peschereccio
Articolo 43 (Nozione)
1. Il
credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti
destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse
o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte
di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, non-
ché a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali
l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4.
Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate
mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La
cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento
e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La
cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla
cambiale ordinaria.
Articolo 44 (Garanzie)
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo
46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito
agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell’impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso
di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e
altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche
futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio
legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte
sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti
ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte
sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata
ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica
la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito
fondiario.
Articolo 45
(Abrogato)
Sezione III Altre operazioni
Articolo 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)
1. La concessione
di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere
garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio
dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie
prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame
e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito,
la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio,
l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale
il privilegio viene assunto.
3. L’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo
comma, del codice civile , dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione
deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finan-
ziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso
il privilegio .
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado
indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica
gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile
, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà .
Articolo 47 (Finanziamenti agevolati
e gestione di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o
prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano
regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra
le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si
applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L’assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti
dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra l’amministrazione pubblica competente e le banche da
questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il
conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio
conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti
all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità.
I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3.
I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita
la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta
contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo,
di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti
sono approvati dall’amministrazione pubblica competente.
Articolo 48 (Credito su
pegno)
1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose
mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279 , dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione
alla Banca d’Italia.
Capo VII Assegni circolari e decreto ingiuntivo
Articolo 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli
assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il
provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione
che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia
a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
Articolo 50 (Decreto
ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione
previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base
all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti
della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido.
TITOLO III VIGILANZA
Capo I Vigilanza sulle banche
Articolo 51 (Vigilanza
informativa)
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei ter- mini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
Articolo 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti
incaricati del controllo dei conti)
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione
delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri .
2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla
Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
2-bis. Lo statuto delle banche
di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al
collegio sindacale.
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti
che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche
o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione
delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
Articolo 53 (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni
detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da
a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le
banche possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza
tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità
di accertamento; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario,
la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione
congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi
creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano
modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano,
per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative,
i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione
che sia congruo rispetto a quanto ri- chiesto dalle disposizioni emanate ai sensi
del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità
sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali
.
3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori,
i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b)
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente
alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) ) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche
la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto
di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio
4. La Banca d’Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da
parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza
di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni
e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio
.
4-bis. (abrogato).
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi
in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca
d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
Articolo 54 (Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni
presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti
di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di
banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone
da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche
dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca
d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità
per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La
Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del
comma 3.
Articolo 55 (Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli
sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo
56 (Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Articolo 57 (Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte
banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356 .
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro
delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare
che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione
di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice
civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate
da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche
ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento
per scissione.
Articolo 58 (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d'Italia
emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative
di pubblicità .
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti
.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile .
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario
risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del
cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 .
Capo II Vigilanza su base consolidata
Articolo 59 (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo: a) il controllo
sussiste nei casi previsti dall'articolo 23; b) per “società finanziarie” si intendono
le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione
di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma
2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del
numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) per “società strumentali” si intendono le società
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche
agli istituti di moneta elettronica
Sezione I Gruppo bancario
Articolo 60 (Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo
e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) ) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza de- terminante,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del
CICR, quelle bancarie e finanziarie
Articolo 61 (Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o la società
finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società
componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra
banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che
possa essere considerata capogruppo.
2. (abrogato)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria,
la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo.
La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti
del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse
della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti
a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.
Articolo 62 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni
in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste
per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
Articolo 63 (Partecipazioni)
1. Alle società
finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari
di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
previsti dall'articolo 21.
Articolo 64 (Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca
d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La
Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del
gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le
società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta
e all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II Ambito ed esercizio della vigilanza
Articolo
65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia
esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario; b) società bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo
bancario o da una singola banca; c) società bancarie, finanziarie e strumentali
non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica
che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; d) (soppressa) e) (soppressa); f) (soppressa); g) (soppressa);
h) ) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano
almeno una banca; i) ) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti
a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di
norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Articolo 66 (Vigilanza informativa)
1.Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni
e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere
ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65
le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione
delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati
nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni
previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le società indicate nell'articolo 65, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni,
i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie
per l'esercizio della vigilanza consolidata.
Articolo 67 (Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni
del CICR, impartisce
alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni
detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. e) l’informativa da rendere al
pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono la possibilità di utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito
rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che
tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della
Banca d’Italia; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario,
la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione
congiunta con la Banca d'Italia. 2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai
sensi del comma 1
possono riguardare anche la restrizione delle attività o della
struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni
e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare
la vigi- lanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla
singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle let-
tere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65. 3-bis. La Banca d'Italia può impartire
disposizioni, ai sensi del presen-
te articolo, anche nei confronti di uno solo
o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
Articolo 68 (Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base consolidata,
la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo
65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le
ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di
uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel
comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità
delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni
presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata
di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che
la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero
da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non
compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari
partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi
dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di
dette autorità .
Articolo
69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)
1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con
le auto- rità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e
di coor- dinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità
in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi
operanti in più Paesi (5).
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia
può esercitare la vigilanza consolidata anche: a) sulle società finanziarie, aventi
sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una
singola banca italiana; b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti di cui alla lettera a); c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati
nelle let- tere a) e b) .
1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza
consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità
del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il
gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze,
nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti
autorità monetarie.
TITOLO IV DISCIPLINA
DELLE CRISI
Capo I Banche Sezione I Amministrazione straordinaria
Articolo 70 (Provvedimento)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta della Banca d'Italia,
può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione
e di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attività della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi
ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri
organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento
di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma
6.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che
ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria
dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo
che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi
la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per
un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma
1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre
proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato
ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura
quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima
Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare
e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con
funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più
società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice
civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti
alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
Articolo 71 (Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici
giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina: a) uno
o più commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento
della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza
sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano
in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e
i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino
all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio
un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari.
Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi dell’articolo 26.
Articolo
72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
1. I commissari esercitano
le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare
la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni
utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie
o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni
non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni
dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione
delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative
di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione
o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari
hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi
1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.
4. La
Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato
di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della
banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza
delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che
non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità
contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile
o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca
d'Italia in merito alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata
della procedura stessa.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma
2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile
dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a
maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica;
in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari
e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico
sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Articolo 73 (Adempimenti
iniziali)
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente
il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi
amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle
consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un
notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario
provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari
straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio
relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria
non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla
situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili.
La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque
esclusa ogni distribuzione di utili.
Articolo 74 (Sospensione dei pagamenti)
1.
Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli
interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi
genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari
ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento
della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione
dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.
2. Durante il
periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione
forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
Articolo 75 (Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro
funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla
Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura.
I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla
Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria
e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto
dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione
della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione
dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché
siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo
73, comma 1.
Articolo 76 (Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto salvo
quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo
70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari
assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati
commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore
a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4
e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli
organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70, comma 1, i commissari
indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto
dall’articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti
prendono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le
modalità previste dall’articolo 73, comma 1.
Articolo 77 (Succursali di banche extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato
di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli
organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La
Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria
le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca
extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della presente sezione.
Sezione II Provvedimenti straordinari
Articolo
78 (Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di
intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle
banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel
caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Articolo 79 (Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie
delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre
termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello
Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente,
quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero
nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori
e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta
le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.
Sezione III Liquidazione coatta amministrativa
Articolo 80 (Provvedimento)
1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta della Banca d'Italia, può disporre
con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione
coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità
nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato
nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria,
dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento
ai sensi dell'articolo 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi,
di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte
salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche
non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista
dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano,
se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Articolo 81 (Organi della
procedura)
1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b)
un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza
di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione
coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e
i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Articolo 82 (Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)
1.
Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato
di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta
di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza
con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari
straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti
legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca,
anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede
legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero
o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca,
accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti
produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Articolo
83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'arti-
colo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività
di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento
dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto,
è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo
85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti
dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III,
sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro
la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo
quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo,
può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione
è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Articolo 84 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i
commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi
e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni
della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento
della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano
essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il
comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono
presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile
e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da
un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità
e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione
.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori
sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il
direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile
o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o
l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si
applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia
e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare
nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e
con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
Articolo 85 (Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori
si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione
o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono
una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.
2. Si applica l'articolo
73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
Articolo 86 (Accertamento del passivo)
1. Entro
un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le
scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva
di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che
risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso
della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti
finanziari .
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità
allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami
ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2,
i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento
dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti
atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari,
trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi,
presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco
dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti
di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti
indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti
in apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti
dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo
ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi
dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché
dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento
delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto
o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati
nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.
Articolo 87 (Opposizioni allo
stato passivo)
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei sogget-
ti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese
non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro
lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal
medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente
del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla
stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le
cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un
unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui
i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione
del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata
per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto
ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni
liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4.
Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione,
che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia,
quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più
lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e
rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per
decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di
un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Articolo 88 (Appello e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari,
entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa.
Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto compatibile,
e 5.
2. Il termine per il
ricorso per cassazione è ridotto alla metà
e decorre dalla data di notificazione
della sen
Articolo 1 (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la
borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato
comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi ;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più
fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli
organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione
e sui mercati finanziari;
m)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno
Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali
in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attività della banca;
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni
di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e
pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques»,
lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni
per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario
(assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari
a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori
mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria
del tipo «money broking»; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione
commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in
virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte
all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 ;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano
o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato
dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca
in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato
dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis)
«istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono
moneta elettronica ; h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato
da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo
elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente
; h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»:
le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni
individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto
e degli altri diritti che consentono di influire sulla società. 3. La Banca d'Italia,
può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni
di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio
di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio
sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
TITOLO I
AUTORITÀ
CREDITIZIE
Articolo 2 (Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera
nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o
da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze,
che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro
delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa
il Governatore della Banca d'Italia.
2. . Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a
singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare
i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni
in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge,
connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca
d'Italia.
Articolo 3 (Ministro dell'economia e delle finanze)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto
i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e
ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il Ministro
dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è
data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata
entro trenta giorni.
Articolo 4 (Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei
casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i
princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati
da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile
del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi
carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca
d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività
di vigilanza.
Articolo 5 (Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri
a esse attribuiti dalla legge.
Articolo 6 (Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti
in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni
della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia
e finanziaria.
Articolo 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può
essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste
di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia,
in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP, l’ISVAP e l’UIC collaborano
tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d’ufficio.
6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere
trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi
di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio
delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari;
le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario
possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le
hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative
o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento,
in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero
o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie
lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani
e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni
e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
9-bis. (abrogato)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime .
Articolo 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti
di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati
entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale
del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto
legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute
sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi
ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Articolo 9 (Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso
reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni
di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II
BANCHE
Capo I - Nozione di attività bancaria e
di raccolta del risparmio
Articolo 10 (Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del
credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività
connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Articolo 11 (Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia
sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti
diversi dalle banche. 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività
ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche
categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si
applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono
uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari; b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali
disposizioni del diritto italiano; c) alle società, per la raccolta effettuata
ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti
finanziari ; d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge,
nel rispetto del principio di tutela del risparmio . 4-bis. Il CICR determina i
criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la
cui emissione costituisce raccolta del risparmio . 4-ter. Se non disciplinati dalla
legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari,
diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico . 4-quater.
Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri
e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta
effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma . 4-quinquies. A fini di tutela del risparmio,
gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza
della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari
emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle
competenti autorità di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque
precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione
od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
Articolo 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. (abrogato)
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano
gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416,
2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano
le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412. 4-bis. I commi 3 e 4 si applicano
anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni
prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili
o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari
diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o
al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può
disciplinarne le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche
di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione
della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali
e libera prestazione di servizi
Articolo 13 (Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Articolo 14 (Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione
generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia
di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga
presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di
onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19; e) i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26; f) non sussistano, tra la
banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione
e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l’esercizio dell’attività.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo
anche conto della condizione di reciprocità..
Articolo 15 (Succursali)
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle
strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato
extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente
dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse
generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della
Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte
di banche italiane.
Articolo 16 (Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al
mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel ri-
spetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste
dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che
la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita
la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte
di banche italiane.
Articolo 17 (Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo 18 (Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo
16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia
sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di control-
lo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla
Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo
16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società
finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi
1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.
Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche
Articolo 19 (Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione
a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione
di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto
conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima
stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il
controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui
al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano
o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione
può essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono
in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non
possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua,
comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti
di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza
di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai
soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina
o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio
di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità,
la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
può vietare l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto
previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta,
del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del
suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 20 (Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una
banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca
d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli
aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'eser-
cizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che
la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero
dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce
entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,
dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto
dei partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
Articolo 21 (Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società
ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime
l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta
dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori
delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei
soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome
partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia,
se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste
anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano
società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
Articolo 22 (Partecipazioni indirette)
1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo
si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite
di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
Articolo 23 (Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività
di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare
o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative
alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso
di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza
di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei
a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori
rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a
soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di
sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune,
in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti
elementi.
Articolo 24 (Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione)
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per
le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono
di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni
per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta
giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta
solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonché quelle possedute in violazione
dell'articolo 19, comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19,
comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su
richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse.
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti
o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Capo IV - Requisiti
di professionalità e di onorabilità
Articolo 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di
partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia
e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti
alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deli-
berazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2,
dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i ter-
mini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza degli esponenti aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza
o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca
d'Italia. 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione
è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Articolo 27 (Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative
presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 26.
Capo V - Banche cooperative
Articolo 28 (Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate
dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non
si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa
dal codice civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo,
sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo
che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice
civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo
35 del presente decreto.
Sezione I - Banche popolari
Articolo 29 (Norme generali)
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a
due euro
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Articolo 30 (Soci)
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per
cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite,
contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere
alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti
patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti
dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti
dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro
un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse
della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.
Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione
su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e
il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
Articolo 31 (Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per
esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni
alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi
2, 3 e 4.
Articolo 32 (Utili)
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre
riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci,
è destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II - Banche di credito cooperativo
Articolo 33 (Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore
a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
Articolo 34 (Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo
non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta
in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio
di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo
superi cinquantamila euro.
5. (abrogato)
6. Si applica l’articolo 30, comma 5.
Articolo 35 (Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente
a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati,
le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore
di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate
sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Articolo 36 (Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse
dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito
cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche
costituite in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Articolo 37 (Utili)
1. Le
banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli
utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che
non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione
delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata
a fini di beneficenza o mutualità.
Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche
Articolo 38 (Nozione
di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da
parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce
la concessione dei finanziamenti.
Articolo 39 (Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione
ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando
la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti
separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata
dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa,
l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi
convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso
grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito
della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito
dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per
effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica
automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'articolo 67 della legge fallimentare
non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario,
hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre
il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando,
dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti
beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento
delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il
debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del
bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione
immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno
diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell’ipoteca a garanzia .
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui
al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea
a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento
delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento.
Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento
da suddividersi in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda
entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso
al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il
presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un
notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento
sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre,
con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate;
di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo
delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente fissata
nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse
determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento
immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio
annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari,
nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie,
anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione
sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti
alla metà.
Articolo 40 (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I
debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio
debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per
l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo
del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la
trasparenza delle condizioni.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione
del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento
quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza
della rata.
Articolo 41 (Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di espropriazione
relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti
fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione
di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati,
l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano
alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di
amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con
il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione
prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano
avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal
comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo
credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al
versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo
587 del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono
subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi,
purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di
procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione pa-
ghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita
in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene
espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano
subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di
procedura civile.
Articolo 42 (Nozione di credito alle opere pubbliche)
1. Il credito
alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore
di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione
di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del
finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica
o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito
fondiario.
Sezione II - Credito agrario e peschereccio
Articolo 43 (Nozione)
1. Il
credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti
destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse
o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte
di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, non-
ché a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali
l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4.
Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate
mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La
cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento
e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La
cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla
cambiale ordinaria.
Articolo 44 (Garanzie)
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo
46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito
agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell’impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso
di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e
altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche
futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio
legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte
sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti
ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte
sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata
ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica
la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito
fondiario.
Articolo 45
(Abrogato)
Sezione - III Altre operazioni
Articolo 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)
1. La concessione
di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere
garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio
dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie
prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame
e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito,
la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio,
l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale
il privilegio viene assunto.
3. L’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo
comma, del codice civile , dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione
deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finan-
ziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso
il privilegio .
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado
indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica
gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile
, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà .
Articolo 47 (Finanziamenti agevolati
e gestione di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o
prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano
regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra
le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si
applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L’assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti
dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra l’amministrazione pubblica competente e le banche da
questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il
conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio
conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti
all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità.
I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3.
I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita
la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta
contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo,
di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti
sono approvati dall’amministrazione pubblica competente.
Articolo 48 (Credito su
pegno)
1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose
mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279 , dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione
alla Banca d’Italia.
Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo
Articolo 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli
assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il
provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione
che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia
a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
Articolo 50 (Decreto
ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione
previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base
all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti
della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido.
TITOLO III
VIGILANZA
Capo I - Vigilanza sulle banche
Articolo 51 (Vigilanza
informativa)
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei ter- mini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
Articolo 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti
incaricati del controllo dei conti)
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione
delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri .
2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla
Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
2-bis. Lo statuto delle banche
di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al
collegio sindacale.
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti
che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche
o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione
delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
Articolo 53 (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni
detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da
a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le
banche possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza
tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità
di accertamento; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario,
la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione
congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi
creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano
modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano,
per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative,
i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione
che sia congruo rispetto a quanto ri- chiesto dalle disposizioni emanate ai sensi
del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità
sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali
.
3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori,
i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b)
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente
alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) ) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche
la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto
di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio
4. La Banca d’Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da
parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza
di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni
e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio
.
4-bis. (abrogato).
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi
in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca
d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
Articolo 54 (Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni
presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti
di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di
banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone
da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche
dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca
d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità
per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La
Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del
comma 3.
Articolo 55 (Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli
sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo
56 (Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Articolo 57 (Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte
banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356 .
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro
delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare
che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione
di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice
civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate
da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche
ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento
per scissione.
Articolo 58 (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d'Italia
emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative
di pubblicità .
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti
.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile .
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario
risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del
cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 .
Capo II - Vigilanza su base consolidata
Articolo 59 (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo: a) il controllo
sussiste nei casi previsti dall'articolo 23; b) per “società finanziarie” si intendono
le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione
di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma
2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del
numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) per “società strumentali” si intendono le società
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche
agli istituti di moneta elettronica
Sezione I - Gruppo bancario
Articolo 60 (Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo
e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) ) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza de- terminante,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del
CICR, quelle bancarie e finanziarie
Articolo 61 (Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o la società
finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società
componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra
banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che
possa essere considerata capogruppo.
2. (abrogato)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria,
la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo.
La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti
del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse
della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti
a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.
Articolo 62 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni
in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste
per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
Articolo 63 (Partecipazioni)
1. Alle società
finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari
di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
previsti dall'articolo 21.
Articolo 64 (Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca
d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La
Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del
gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le
società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta
e all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza
Articolo
65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia
esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario; b) società bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo
bancario o da una singola banca; c) società bancarie, finanziarie e strumentali
non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica
che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; d) (soppressa) e) (soppressa); f) (soppressa); g) (soppressa);
h) ) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano
almeno una banca; i) ) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti
a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di
norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Articolo 66 (Vigilanza informativa)
1.Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni
e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere
ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65
le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione
delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati
nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni
previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le società indicate nell'articolo 65, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni,
i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie
per l'esercizio della vigilanza consolidata.
Articolo 67 (Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni
del CICR, impartisce
alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni
detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. e) l’informativa da rendere al
pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono la possibilità di utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito
rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che
tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della
Banca d’Italia; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario,
la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione
congiunta con la Banca d'Italia. 2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai
sensi del comma 1
possono riguardare anche la restrizione delle attività o della
struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni
e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare
la vigi- lanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla
singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle let-
tere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65. 3-bis. La Banca d'Italia può impartire
disposizioni, ai sensi del presen-
te articolo, anche nei confronti di uno solo
o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
Articolo 68 (Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base consolidata,
la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo
65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le
ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di
uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel
comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità
delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni
presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata
di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che
la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero
da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non
compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari
partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi
dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di
dette autorità .
Articolo
69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)
1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con
le auto- rità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e
di coor- dinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità
in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi
operanti in più Paesi (5).
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia
può esercitare la vigilanza consolidata anche: a) sulle società finanziarie, aventi
sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una
singola banca italiana; b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti di cui alla lettera a); c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati
nelle let- tere a) e b) .
1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza
consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità
del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il
gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze,
nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti
autorità monetarie.
TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
Capo I - Banche Sezione I Amministrazione straordinaria
Articolo 70 (Provvedimento)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta della Banca d'Italia,
può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione
e di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attività della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi
ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri
organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento
di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma
6.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che
ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria
dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo
che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi
la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per
un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma
1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre
proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato
ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura
quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima
Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare
e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con
funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più
società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice
civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti
alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
Articolo 71 (Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici
giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina: a) uno
o più commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento
della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza
sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano
in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e
i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino
all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio
un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari.
Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi dell’articolo 26.
Articolo
72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
1. I commissari esercitano
le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare
la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni
utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie
o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni
non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni
dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione
delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative
di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione
o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari
hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi
1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.
4. La
Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato
di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della
banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza
delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che
non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità
contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile
o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca
d'Italia in merito alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata
della procedura stessa.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma
2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile
dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a
maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica;
in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari
e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico
sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Articolo 73 (Adempimenti
iniziali)
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente
il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi
amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle
consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un
notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario
provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari
straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio
relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria
non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla
situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili.
La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque
esclusa ogni distribuzione di utili.
Articolo 74 (Sospensione dei pagamenti)
1.
Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli
interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi
genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari
ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento
della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione
dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.
2. Durante il
periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione
forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
Articolo 75 (Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro
funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla
Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura.
I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla
Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria
e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto
dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione
della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione
dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché
siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo
73, comma 1.
Articolo 76 (Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto salvo
quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo
70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari
assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati
commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore
a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4
e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli
organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70, comma 1, i commissari
indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto
dall’articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti
prendono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le
modalità previste dall’articolo 73, comma 1.
Articolo 77 (Succursali di banche extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato
di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli
organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La
Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria
le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca
extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della presente sezione.
Sezione II - Provvedimenti straordinari
Articolo
78 (Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di
intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle
banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel
caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Articolo 79 (Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie
delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre
termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello
Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente,
quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero
nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori
e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta
le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.
Sezione III
- Liquidazione coatta amministrativa
Articolo 80 (Provvedimento)
1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta della Banca d'Italia, può disporre
con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione
coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità
nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato
nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria,
dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento
ai sensi dell'articolo 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi,
di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte
salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche
non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista
dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano,
se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Articolo 81 (Organi della
procedura)
1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b)
un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza
di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione
coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e
i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Articolo 82 (Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)
1.
Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato
di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta
di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza
con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari
straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti
legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca,
anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede
legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero
o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca,
accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti
produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Articolo
83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'arti-
colo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività
di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento
dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto,
è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo
85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti
dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III,
sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro
la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo
quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo,
può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione
è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Articolo 84 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i
commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi
e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni
della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento
della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano
essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il
comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono
presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile
e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da
un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità
e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione
.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori
sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il
direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile
o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o
l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si
applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia
e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare
nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e
con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
Articolo 85 (Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori
si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione
o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono
una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.
2. Si applica l'articolo
73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
Articolo 86 (Accertamento del passivo)
1. Entro
un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le
scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva
di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che
risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso
della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti
finanziari .
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità
allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami
ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2,
i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento
dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti
atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari,
trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi,
presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco
dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti
di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti
indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti
in apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti
dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo
ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi
dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché
dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento
delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto
o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati
nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.
Articolo 87 (Opposizioni allo
stato passivo)
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei sogget-
ti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese
non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro
lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal
medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente
del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla
stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le
cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un
unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui
i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione
del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata
per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto
ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni
liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4.
Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione,
che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia,
quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più
lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e
rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per
decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di
un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Articolo 88 (Appello e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari,
entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa.
Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto compatibile,
e 5.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla
data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni
grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87
e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile sul processo di cognizione.
Articolo 89 (Insinuazioni
tardive)
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti
tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati
nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo
86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di
far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2
a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo
della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.
Articolo 90
(Liquidazione dell'attivo)
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti
per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le
attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque
delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca
o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
3. I commissari
possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami
di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione
dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori
entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di
diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal
comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti
agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni
finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni
e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
Articolo 91 (Restituzioni e riparti)
1. I commissari procedono alle
restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito
dall’articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell’attivo liquidato.
Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo
111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.
2. Se risulta rispettata,
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione
del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione
separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni
dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti
per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile,
alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali
ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo,
ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela
e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari
ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero,
nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca
da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei
casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza
e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni
parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte
le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le
restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione
delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare
i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o
di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato
passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti
e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine
della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento
dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi
diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione
oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4
e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti
in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato
passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87,
comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo
89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo
la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali
e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non
siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli
strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi
siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.
Articolo 92 (Adempimenti
finali)
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione,
il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria
e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza
il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche
ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano
la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni
tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo
87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che
siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza
passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione
finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti
che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla
Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva
la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla
cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di
ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza,
non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti
e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura
è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie
ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura
di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori,
nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli
72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9.
Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i
commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi
ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Articolo
93 (Concordato di liquidazione)
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione
coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca
ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo
dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata
dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale
offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione
parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori
per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro
i limiti delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire
altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito,
gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria,
che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera
di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del
parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante
deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito
viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante
la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni
dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.
Articolo 94 (Esecuzione del concordato e
chiusura della procedura)
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato
di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive
della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano
l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto
sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel
caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono
agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali
previsti