Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre
1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione
;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata
autorizzata all'esercizio dell'attività ;
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca
ha una succursale o presta servizi ;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità
di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi
di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione
e sui mercati finanziari ;
m)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia
di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attività della banca;
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consu-
mo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di
credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
«forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques»,
lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel
punto 4 ;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di
deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi con-
nessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di stra-
tegia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi
nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle
autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda
direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee
n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 ;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero
che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale
con diritto di voto ;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche,
che emettono moneta elettronica ;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo
elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi
dall'emittente ;
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finan-
ziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile ;
h-quinquies) ;
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli
istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamen-
to di cui alla lettera f), n. 4) ;
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli istituti di pagamento
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall’Italia ;
h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»: una sede che costituisce
parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento
e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell’istituto di pagamento
.
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle
deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma
2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza .
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo
amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione
ed ai suoi componenti .
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo
che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
TITOLO I
AUTORITÀ
CREDITIZIE
Articolo 2 (Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da
altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze
, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti
e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia .
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riu-
nioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti
delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui
vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge,
connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario .
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il
CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale
della Banca d'Italia.
Articolo 3 (Ministro dell'economia e delle finanze)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i prov-
vedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha
facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sosti-
tuisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima
riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Articolo 4 (Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula
le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei
casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di
carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi
e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposi-
zioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile
del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241 , intendendosi attribuiti al Governatore
della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi
generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di
vigilanza.
Articolo 5 (Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti
dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione
dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi ban-
cari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli
istituti di pagamento .
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribui-
ti dalla legge.
Articolo 6 (Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia
con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della
Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
Articolo 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'I-
talia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze , Presidente del CICR. Il segreto
non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente .
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vi-
gilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le in-
formazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia,
in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP, l’ISVAP e l’UIC colla-
borano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi
il segreto d’ufficio .
6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informa-
zioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono
essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego
dell’autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni .
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di
riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate
all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da
un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con
l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite .
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità ammini-
strative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento,
in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane
all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi
a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti
con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7 .
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a
condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e
dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi .
9-bis. (abrogato)
10.Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le
altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime .
Articolo 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedi-
menti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti
sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto
legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni
in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli
sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai
soggetti sottoposti a vigilanza .
Articolo 9 (Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di
30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 .
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associa-
zioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la
categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le
modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II BANCHE
Capo I Nozione di attività bancaria e
di raccolta del risparmio
Articolo 10 (Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito co-
stituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Articolo 11 (Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione
di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia
sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi
dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione
di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica .
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione
di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per
la prestazione di servizi di pagamento .
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla
forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche
categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro .
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono
uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli
Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni
del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante
obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari ;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel
rispetto del principio di tutela del risparmio .
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti
finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del
risparmio .
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione
e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare
durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni,
utilizzati per la raccolta tra il pubblico .
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria,
stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile,
per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del
pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma .
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali,
che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla
stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti
autorità di vigilanza .
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse
la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione
od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata
.
Articolo 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbli-
gazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. Abrogato
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in ti-
toli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano
gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415,
2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile .
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le nor-
me del codice civile, eccetto l'articolo 2412 .
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati
alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile .
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili
o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari
diversi dalle partecipazioni .
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al porta-
tore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne
le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di
prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione
della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto
forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II Autorizzazione all'attività bancaria, succursali
e libera prestazione di servizi
Articolo 13 (Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Articolo 14 (Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio
della Repubblica ;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato
dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 abbiano i requisiti
di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 ;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
indicati nell'articolo 26 ;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e
altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza .
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le
ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l’esercizio dell’attività .
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extra-
comunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari
esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle
del comma 1, lettere b), c) ed e) . L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
Articolo 15 (Succursali)
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza
delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extra-
comunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione
alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza;
la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze,
indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla
banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato
l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repub-
blica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte
di banche italiane.
Articolo 16 (Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo
riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto
delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal
comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo
che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la
CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
Articolo 17 (Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, di-
sciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo 18 (Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma
1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte
a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo
è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma
3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società
finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel
medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi
dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi
del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.
Capo III Partecipazioni al capitale delle banche
Articolo 19 (Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qual-
siasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la
possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per
cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute .
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle par-
tecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera
il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo della banca stessa .
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'ac-
quisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui
al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2
spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse .
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la
qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione
in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente,
ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo
25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 26 da parte di coloro
che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale
acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione
le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo
del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza.
L’autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto
che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata se
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio
.
6. Abrogato
7. Abrogato
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità,
la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione .
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto
dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta,
del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto .
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le
modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i
criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non
sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi, e i criteri per
l’individuazione dei casi di influenza notevole .
Articolo 20 (Obblighi di comunicazione)
1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comuni-
cazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in
banche .
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi
forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio
concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società
che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti
ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si
riferisce . Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può
sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso .
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della
partecipazione . La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini
delle comunicazioni previste dal comma 2 .
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
Articolo 21 (Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli
enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime
l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo
quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati
a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle so-
cietà e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti
controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome parteci-
pazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se
questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste
anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interes-
sano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
Articolo 22 (Partecipazioni indirette)
1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si con-
siderano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV si considera anche
l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi
in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i
relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate,
raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 .
Articolo 23 (Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività
di direzione e coordinamento .
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza domi-
nante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del
codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca
della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed or-
ganizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre im-
prese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla ti-
tolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori
o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione de-
gli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Articolo 24 (Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione)
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali
le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono
di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste
dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso at-
to, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste
dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro
centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro
i termini stabiliti dalla Banca d'Italia .
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o
dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19
non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate .
Capo IV Requisiti
di professionalità e di onorabilità
Articolo 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle
partecipazioni indicate all’articolo 19 .
2. Abrogato
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di
voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1 . In
caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto
o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla
data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta
solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma3, dei
soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia .
Articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza degli esponenti aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o
dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata
dalla Banca d'Italia .
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2 .
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che com-
portano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Articolo 27 (Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative
presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26.
Capo V Banche cooperative
Articolo 28 (Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato
alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate
dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si
applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa
dal codice civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono
considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo
che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del
codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi
dell'articolo 35 del presente decreto .
Sezione I Banche popolari
Articolo 29 (Norme generali)
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro
.
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta esclusivamente ai competenti organi sociali .
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Articolo 30 (Soci) dute.
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni posse-
dute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento
del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite,
contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i
relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di in-
vestimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti
dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata
entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse
della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma
cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda
di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai
sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta .
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal
comma 2.
Articolo 31
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di
rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero
le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società
per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze pre-
viste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Articolo 32 (Utili)
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli
utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad
altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II Banche di credito cooperativo
Articolo 33 (Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperati-
vo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta esclusivamente ai competenti organi sociali .
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a
venticinque euro né superiore a cinquecento euro .
Articolo 34 (Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non
può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la
banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario ri-
siedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio
di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni posse-
dute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale comples-
sivo superi cinquantamila euro .
5. Abrogato
6. Si applica l’articolo 30, comma 5 .
Articolo 35 (Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalente-
mente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati,
le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente
a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano
ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni
di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base
dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Articolo 36 (Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora
sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite
in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si appli-
ca quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Articolo 37 (Utili)
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura
e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti
e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre
riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Capo VI Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I Credito fondiario e alle opere pubbliche
Articolo 38 (Nozione
di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di ban-
che, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, de-
termina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto
al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non
impedisce la concessione dei finanziamenti.
Articolo 39 (Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domi-
cilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro for-
mino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base
alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a
margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso
l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indi
cizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo
effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento
dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione
menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della
legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte
di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito
originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.
Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o
più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti
che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono
una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può otte-
nersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché
in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa
in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia .
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea
a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e
l’accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione
del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se
la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta
quote .
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al
comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale
nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il presidente del tribunale,
sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi
di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto
esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento
o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre,
con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento
delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso .
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento
è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e
l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base
ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente
precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota
a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento
e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso
relativo .
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari,
nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una
sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari
notarili sono ridotti alla metà.
Articolo 40 (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in
parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti
indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti
dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni .
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche
non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato
tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della
rata.
Articolo 40-bis (Cancellazione delle ipoteche)
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'arti-
colo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti
da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento,
anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché
annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione
dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estin-
zione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione
entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e
secondo le modalità determinate dall’Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato
motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il
termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per
la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia,
entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento
rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la
presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza
della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione
dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione
rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 2.
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica
notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e al-
le condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
Articolo 41 (Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è e-
scluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti
fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione
di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in
sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il cura-
tore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili
ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino
al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario
o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla
banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel
termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del
codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autoriz-
zazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato
dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro
quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura
civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in
più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
Articolo 42 (Nozione di credito alle opere pubbliche)
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati
alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di sog-
getti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare
da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dal-
l'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si
applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di
credito fondiario.
Sezione II Credito agrario e peschereccio
Articolo 43 (Nozione)
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche,
di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle
a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché
a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono
essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di
cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate
a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Articolo 44 (Garanzie)
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a
breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo
46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di cre-
dito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell’impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni,
comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo
ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2)
dell’articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i
beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca
creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la
vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano
garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla
sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.
Articolo 45
(Abrogato)
Sezione III Altre operazioni
Articolo 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni
mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici
registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti,
frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio
viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla tra-
scrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice
civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso
il privilegio .
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indi-
cato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica
gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella
della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà .
Articolo 47 (Finanziamenti agevolati
e gestione di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi pre-
visti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto
con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le
banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente
le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative
alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L’assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione cre-
ditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti,
sono disciplinate da contratti stipulati tra l’amministrazione pubblica competente
e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità
idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e
l’attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti
organi distinti preposti all’assunzione delle deliberazioni in materia
agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi
e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla
quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a
valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall’amministrazione pubblica competente.
Articolo 48 (Credito su
pegno)
1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di
cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto
25 maggio 1939, n. 1279 , dotandosi delle necessarie strutture e
dandone comunicazione alla Banca d’Italia.
Capo VII Assegni circolari e decreto ingiuntivo
Articolo 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni
circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento
di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, de-
termina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della
cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima
Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel
comma 1.
Articolo 50 (Decreto
ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiun-
zione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base
all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti
della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido.
TITOLO III VIGILANZA
Capo I Vigilanza sulle banche
Articolo 51 (Vigilanza
informativa)
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
Articolo 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti
incaricati del controllo dei conti)
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione
delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto
della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo
adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri .
2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile co-
munica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento
richiesto .
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere
che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale .
3. I commi 1, primo periodo , e 2 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche
o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione
delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
Articolo 53 (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lette-
re da a) a d) .
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono
che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;
le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le
banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia .
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi
creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano
modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a),
conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni
normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo
di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto
dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di
attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati
su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali .
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per
esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone
l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle
banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto
previsto dalla lettera b);
d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti
anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché
il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e
di distribuire utili o altri elementi del patrimonio .
4. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disci-
plina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario
nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni
e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio .
4-bis. (abrogato) .
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi
connessi con la partecipazione .
4-quater. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del
CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel
comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica
.
Articolo 54 (Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere
a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Sta-
to comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità
delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver infor-
mato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse
incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche
dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario
lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti
ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le
autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di
succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ri-
cevute ai sensi del comma 3.
Articolo 55 (Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, eser-
cita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo
56 (Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle
banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Articolo 57 (Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali pren-
dono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente
gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 .
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del
progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia
apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione
di cui al comma 1 .
3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche
scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante,
della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del
trasferimento per scissione.
Articolo 58 (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di a-
ziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza
siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante i-
scrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative
di pubblicità .
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o co-
munque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì
applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste
per i crediti ceduti .
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari pre-
visti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice
civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessio-
ni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza
consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari
finanziari previsti dall’articolo 106 .
Capo II Vigilanza su base consolidata
Articolo 59 (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 ;
b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via
esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del
CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f),
numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15
della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) per “società strumentali” si intendono le società che esercitano, in
via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività
delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si appli-
cano anche agli istituti di moneta elettronica .
Sezione I Gruppo bancario
Articolo 60 (Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie
e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle
società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle
deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie .
Articolo 61 (Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede le-
gale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo
bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o
da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo .
2. (abrogato)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la ca-
pogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. LaBanca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni
non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordi-
namento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione
delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del
gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire
ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52 .
Articolo 62 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni
in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le
banche.
Articolo 63 (Partecipazioni)
1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni
del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e
dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla
Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.
Articolo 64 (Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo
bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esi-
stenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare
la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto
comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corri-
spondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II Ambito ed esercizio della vigilanza
Articolo
65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei con-
fronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il
20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un
gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) (soppressa)
e) (soppressa)
f) (soppressa)
g) (soppressa)
h) società che controllano almeno una banca ;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando
siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti
a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo .
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza conso-
lidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e
di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Articolo 66 (Vigilanza informativa)
1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Ita-
lia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo
65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni
altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti
indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni
utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata .
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione
delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati
nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni
previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
4. Le società indicate nell'articolo 65 forniscono alla capogruppo ov-
vero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per
consentire l'esercizio della vigilanza consolidata .
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su
base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni
necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
Articolo 67 (Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti
il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi
ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente
comma .
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono
la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti ester-
ni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d’Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i
gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non
venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia .
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono
riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale
del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio .
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigi-
lanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla
singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere
b) e c) del comma 1 dell'articolo 65 .
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente
articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il
gruppo bancario .
Articolo 68 (Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effet-
tuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti
di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti
per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel
comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati
comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con
sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza
delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica
sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore
o da un esperto . L’autorità competente richiedente, qualora non
compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte .
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri
Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le
capogruppo ai sensi dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorità .
Articolo
69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)
1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le auto-
rità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento,
nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità
in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di
gruppi operanti in più Paesi .
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia
può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario,
che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti
di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno
per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere
a) e b) .
1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza conso-
lidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della
stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in
cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero
dell’economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in
altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie .
TITOLO IV DISCIPLINA
DELLE CRISI
Capo I Banche Sezione I Amministrazione straordinaria
Articolo 70 (Provvedimento)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta della
Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con
funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi
ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli
interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai
sensi dell'articolo 73.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblica-
to per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emana-
zione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un
termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata.
In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non
superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1;
si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del
termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità
di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e
l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con
funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca
o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i
soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono
denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato
.
Articolo 71 (Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici
giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che
nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del
presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza
per l'iscrizione nel registro delle imprese .
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri
del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari,
può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume
i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli
70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi dell’articolo 26 .
Articolo
72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione
della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere
le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.
Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative
ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli
atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari,
i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione
delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative
di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali .
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e forni-
sce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia .
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamen-
to degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2 , e cessano con il
passaggio delle consegne agli organi subentranti.
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri
del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella
gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste
non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei
disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché
dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della
revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono
alla Banca d'Italia in merito alle stesse .
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire
il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura
stessa .
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2.
L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile
dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioran-
za dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente
esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più
commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti
in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza
per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Articolo 73 (Adempimenti
iniziali)
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'a-
zienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale
. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni
assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi di-
sciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i
commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio
e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed ese-
gue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate
nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'i-
nizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed
economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque
esclusa ogni distribuzione di utili .
Articolo 74 (Sospensione dei pagamenti)
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di
tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di
tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle
Articolo 75 (Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine
delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono
alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura.
I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione
alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione
straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce
il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta.
Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati
ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli
organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo
le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.
Articolo 76 (Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli prece-
denti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora
concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano
i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati
commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali .
2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due
mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6,
72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento
degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70,
comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del
commissario provvisorio previsto dall’articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti pren-
dono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo
le modalità previste dall’articolo 73, comma 1.
Articolo 77 (Succursali di banche extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali
stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della
banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari
che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data,
con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero
subito dopo .
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente
sezione.
Sezione II Provvedimenti straordinari
Articolo
78 (Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove ope-
razioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in
Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di
succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Articolo 79 (Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposi-
zioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali
irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato
membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente
necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'auto-
rità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti,
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi,
la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale,
dandone comunicazione all'autorità competente.
Sezione III Liquidazione coatta amministrativa
Articolo 80 (Provvedimento)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta della
Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività
bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche
quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione
o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo proce-
dimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati,
che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'articolo 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblica-
to per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli or-
gani amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo
della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto
non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni
della legge fallimentare.
Articolo 81 (Organi della
procedura)
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che
nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del
presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese .
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri
del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Articolo 82 (Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si
trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale,
su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara
lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando
la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara
l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo,
quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di in-
solvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del
comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso
dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta
tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai
commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge
fallimentare.
Articolo
83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo
85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento
delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La
data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo
verbale previsto all'articolo 85 .
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti
dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo
III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare .
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione
non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto
dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere
parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione
è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede
legale .
Articolo 84 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca,
esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle
loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della
procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano
essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia
una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento
della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato
di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa
periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione .
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei cre-
ditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo
ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo
contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale
contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento,
spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia .
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica
l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello
svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e
con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare
a terzi il compimento di singoli atti.
Articolo 85 (Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'a-
zienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria
con un sommario processo verbale . I commissari acquisiscono una situazione
dei conti e formano quindi l'inventario.
2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
Articolo 86 (Accertamento del passivo)
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun cre-
ditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La
comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari
di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca,
nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari
.
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo
scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i credito-
ri e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari,
allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari
dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti
e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare
l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre
i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati
amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro
cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto
alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata
sezione dello stato passivo .
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari deposita-
no nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle
medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato
in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro
riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo
diventa esecutivo.
Articolo 87 (Opposizioni allo
stato passivo)
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla
propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui
pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal
ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti
ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al
presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte
le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni
il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede
alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa
con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti
a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine
per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti.
L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza,
altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di op-
posizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza.
Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e
altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza,
con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice
richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori
chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a
disposizione.
Articolo 88 (Appello e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche
dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione
della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in
quanto compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre
dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione
sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nel-
l'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.
Articolo 89 (Insinuazioni
tardive)
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti
tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo
86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi
dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono
chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo
87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese
conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a
essi imputabile.
Articolo 90
(Liquidazione dell'attivo)
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizza-
re l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza
e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le
passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili
in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura,
anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde
comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario
non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo
articolo .
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo
dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio
dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal
comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta
all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti
giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del
medesimo articolo .
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto,
i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni
e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
Articolo 91 (Restituzioni e riparti)
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli
strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge
fallimentare, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi
spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai
commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione
coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo
111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare .
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 , la separazione del patrimonio della banca da
quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo,
ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro
ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione
di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni
ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei
clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla
liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla
ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo
concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1,
numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti
ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal
comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizza-
zione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia
a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche
prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le resti-
tuzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione
delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di
pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari
corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di
ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli
stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevo-
le del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previ-
sti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e
restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario
o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione
proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo
89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti
dopo la presentazione del ricorso.
10.Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione
sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora
alienati.
11.Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari
gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati
in un'ottica di minimizzazione del rischio.
Articolo 92 (Adempimenti
finali)
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ulti-
ma restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da
una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca
d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La
liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un
mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa
a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo
87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contesta-
zioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i
commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in
conformità di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengo-
no depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione
agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91,
comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquida-
zione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al
deposito dei libri sociali .
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accerta-
mento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti
finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di
liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione
di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coat-
ta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche
nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72,
commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente
decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai
giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
cessionario.
Articolo
93 (Concordato di liquidazione)
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commis-
sari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi
dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere
degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del
luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai
creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da
terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso
l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che
contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre
forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato
al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla propo-
sta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste
ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito
in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene
data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria.
Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.
Articolo 94 (Esecuzione del concordato e
chiusura della procedura)
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorve-
glianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive
della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'as-
semblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto
sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel
caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari
procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito
dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di
scioglimento e liquidazione delle società di capitali .
3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto legislativo
e l'articolo 215 della legge fallimentare.
Articolo 95 (Succursali
di banche extracomunitarie)
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposi-
zioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in
quanto compatibili.
Sezione III-bis
- Banche operanti in ambito comunitario
Articolo
95-bis (Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione)
1. I provvedimenti
e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori
formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato
d'origine.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di
gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane
si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e,
sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.
Articolo 95-ter (Deroghe)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello
Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al
suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui
territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o
immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile
soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge
dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari
la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un
registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati
dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il
conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati
dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione,
nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le
cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle a-
zioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o
l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali
mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di
un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione
si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di
origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un
pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva
di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di
uno Stato comunitario diverso da quello di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito
con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla
legge applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non
si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti
in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova
che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario
che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o del-
l'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a
un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto
ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina
delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia
di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla
natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.
Articolo 95-quater (Collaborazione tra autorità)
1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria,
di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti
di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure
potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente
prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia
di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne
fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine.
Articolo 95-quinquies (Pubblicità
e informazione agli aventi diritto)
1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione prov-
visoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una
banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari
sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai sogget-
ti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario
devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami
previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87,
comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono ef-
fettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni
stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le oppo-
sizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo
89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la
sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua
ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a
chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in
lingua italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86,
comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee prevista nel comma 1.
Articolo 95-sexies (Norme
di attuazione)
1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente
sezione.
Articolo 95-septies (Applicazione)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti
di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta
amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle
competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.
Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti
Articolo 96 (Soggetti aderenti e
natura dei sistemi di garanzia)
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei de-
positanti istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono ade-
rire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal
sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono
a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema
di garanzia estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse fi-
nanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche
aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nel-
l'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale
in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei
sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.
Articolo 96-bis (Interventi)
1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di
banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa
a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di
garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comuni-
tarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti
delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma,
nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari
ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della
banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile ;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter
del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali,
comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i
crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1,
lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
degli istituti di moneta elettronica ;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli
organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle
partecipazioni indicate nell'articolo 19 ;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale,
tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione
finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può es-
sere inferiore a lire duecento milioni (euro 103.291) .
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma
4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione
coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente
titolo.
7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di
20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia,
in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini
per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di
20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa
comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei con-
fronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi
effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione
in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
Articolo 96-ter (Poteri della Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e al-
la stabilità del sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione
che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una
ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi
bancarie e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di
cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle
banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono
le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente
a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare
i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione
nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti
degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo
stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente
sezione.
Articolo 96-quater (Esclusione)
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di
inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione
ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano
alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare
agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine,
prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di rice-
zione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca
esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate
dalla Banca d'Italia.
4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria
revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta
ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei
confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Sezione V - Liquidazione volontaria
Articolo 96-quinquies (Liquidazione ordinaria)
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verifi-
carsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la
sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli
atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti
l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autoriz-
zazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo
2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri
delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.
Articolo 97 (Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, se la procedura di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità
o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei
liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità
previste dall'articolo 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento
della procedura di liquidazione.
Sezione V-bis
-
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Articolo 97-bis (Responsabilità
per illecito amministrativo dipendente da reato)
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito
amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia
e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso
del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite
la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le
quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudi-
ce dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla
CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni
sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa
e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione
delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità
giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o
adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della
sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di
tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a)
e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate
in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì,
l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali
italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.
Capo II - Gruppo bancario
Sezione I - Capogruppo
Articolo 98 (Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un
gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo
61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura
del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo,
della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione
straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali,
nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio
finanziario o gestionale del gruppo .
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno
dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo
o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali
la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a
un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in
parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori
restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente
a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi
spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudi-
ziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le in-
formazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i com-
missari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con
gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante spe-
ciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo
75, comma 2.
Articolo 99 (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si ap-
plicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che
nei casi previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale
gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio
del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento
della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle
procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali
interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto
del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali
forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione
.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete
ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67
della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione
può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67
della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori
al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero
4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere
nei tre anni anteriori.
Sezione II - Società del gruppo
Articolo
100 (Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti,
le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazio-
ne controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione
straordinaria . Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara
con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura
di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla
Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne,
dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano
salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza,
potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da
quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i com-
missari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della
capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme
e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
Articolo 101 (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo,
capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina
della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla
Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori
della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione
coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento
dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società
è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina
la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata
procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio
delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla
Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo
99, comma 5.
Articolo 102 (Procedure
proprie delle singole società)
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione stra-
ordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono
soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Deirelativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia
a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le
autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano
la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle
medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Sezione III
- Disposizioni comuni
Articolo 103 (Organi delle procedure)
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone
possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e
della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso
gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle
procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in
conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario
di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari,
ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In
caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato
di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il
comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni
in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari
sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i
componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive
o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere
determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate
valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente
ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Articolo 104 (Competenze giurisdizionali)
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordi-
naria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società
del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale
la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordi-
naria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di
amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo
regionale con sede a Roma.
Articolo 105 (Gruppi e società non iscritti all'albo)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei con-
fronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione,
ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo
64.
TITOLO V
SOGGETTI
OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari pos-
sono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati
ai sensi dell’articolo 114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché
prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente
consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto
delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.
Articolo 107 (Autorizzazione))
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare
la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determina-
to dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la
struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19
e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e
26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza;
g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di
revoca, nonché di decadenza, quando l’intermediario autorizzato non abbia
iniziato l’esercizio dell’attività, e detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Articolo 108 (Vigilanza)
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli in-
termediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni
previsti dall’articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari
finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari
finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali de-
gli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato
a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo ri-
chieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari,
riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale,
nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le moda-
lità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le
modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari
e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
6. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia
osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa,
dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica
dell’attività svolta.
Articolo 109 (Vigilanza consolidata)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo
finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59, comma 1, lettera b), che
sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario
ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario
finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del Capo
II, Titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2 La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, ol-
tre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario,
nei confronti di:
a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un
gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali
non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica
o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, fi-
nanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario
ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca
d'Italia:
a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere gene-
rale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente
considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate
nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario.
Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza
su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al
singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel
comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche
nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima deter-
minati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai
soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano
l’intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le
informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata. Tali
soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all’intermediario finanziario
le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l’esercizio della
vigilanza consolidata;
c) può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e gli
atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da
quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare
l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
Articolo 110 (Rinvio)
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52,
61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.
Articolo 111 (Microcredito)
1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposi-
to elenco, tenuto dall’organismo indicato all’articolo 113, possono concedere
finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative,
per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,
a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assi-
stiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
o all’inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza
e monitoraggio dei soggetti finanziati.
L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di società di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi
del comma 5;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di o-
norabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché
alle attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente
finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare
vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di
importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano
accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e
abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario
e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul
mercato.
4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini
di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5,
possono, se iscritti in una sezione separata dell’elenco di cui al comma 1,
svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti
siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L’iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, lettere c) ed e).
5. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanzia-
menti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni eco-
nomiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista
dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
Articolo 112 (Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti)
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva
l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle
finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
2. L’iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma
giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale
e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché al possesso da
parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa
devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base
ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La
Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere
in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In
deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare
la forma di società consortile a responsabilità limitata.
4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l'attività di
garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei
confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria del-
lo Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate
o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di age-
volazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le
imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell’albo possono, in via residuale, concedere altre
forme di finanziamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d’Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono
tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell’elenco di cui
all’articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo
106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere
l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste
dal presente titolo.
Articolo 112 bis (Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi)
1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto pri-
vato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui
all’articolo 112, comma 1. I componenti dell’organismo sono nominati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia.
2. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione
dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro
il limite dell’uno per cento dell’ammontare dei crediti garantiti e riscuote i
contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai
sensi dell’articolo 112, comma 2. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi
delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni
nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,
fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.
4. L’Organismo può disporre la cancellazione dall’elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non
inferiore a un anno.
5 Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d’Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta,
può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre
la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o
amministrative che ne regolano l’attività.
6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla
stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità
dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle
procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento della propria
attività.
7. La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze
delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e in caso di
grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo
necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli
organi di gestione dell’Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro
nomina e sostituzione.
Articolo 113 (Soggetti non
operanti nei confronti del pubblico)
1. E’ istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto
privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui
all’articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti
dell’organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione
dell’elenco nonché delle relative sezioni separate; determina la misura dei
contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell’uno per cento
dell’ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme
dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti
della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,
fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
4. L’Organismo può disporre la cancellazione dall’elenco e dalle rela-
tive sezioni separate:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposi-
zioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non
inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d’Italia,
su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre
agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la
riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative
che ne regolano l’attività.
6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla
stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità
dell’azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate
dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
7. La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze
delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e in caso di
grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo
necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei
componenti dell’Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina
e sostituzione.
Articolo 113 bis(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)
1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più
commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario
iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca
d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una dura-
ta superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-
ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di
amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità
riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca
d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi
di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 76, commi 2 e 4.
Articolo 113 ter (Revoca dell’autorizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, la Banca d'Italia,
può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107,
comma 1, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione,
ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che regolano l'attività dell’intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrati-
vi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis,
comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e
in ogni altra opportuna sede.
3 La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento del-
la società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
revoca, l’intermediario finanziario comunica alla Banca d’Italia il programma
di liquidazione della società. L’organo liquidatore trasmette alla
Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e
97.
5. Ove la Banca d’Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti
per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il
comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio
dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di
rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia
stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1 si
applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo
IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi
all’esercizio, in Italia, delle attività di cui all’articolo 106 comma 1. La
Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.
Articolo 114 (Norme finali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e
delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte
di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo
106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività
finanziaria svolta.
TITOLO V-BIS
ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Articolo 114-bis (Emissione di moneta
elettronica)
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti
di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività
di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata
dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti
possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare
servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque
forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta
elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno
Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emit-
tente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale
della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento
su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente
necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere
un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
Articolo 114-ter (Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera)
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'eser-
cizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1 . Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi
2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto
delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato
comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15,
comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano
gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
Articolo 114-quater (Vigilanza)
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibi-
li, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III e IV; nel Titolo III,
fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per
la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139
e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta
elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59,
comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre
a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono
attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a
vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo
al valore nominale della moneta elettronica .
Articolo 114-quinquies
(Deroghe)
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dal-
l'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono
una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di
moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata
in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che
svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la
moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti
l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata
in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in
base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale
con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali
devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica
a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito
dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non
beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
TITOLO V - ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO
Articolo 114 sexies (Servizi di pagamento)
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli
istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare
servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la
Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e
gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e
locali, nonché Poste Italiane.
Articolo 114 septies (Albo degli istituti di pagamento)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubbli-
camente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti
di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di
servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché
le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio
della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
[3.Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di
pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di
cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti
autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’articolo
114-sexies] .
Articolo 114 octies (Attività accessorie esercitabili)
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività ac-
cessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati
e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazio-
ne di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio,
attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di
credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.
Articolo 114 novies (Autorizzazione)
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato
dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la
struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo
19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli
25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione
ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di
revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato
l’esercizio dell’attività.
4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1,
può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino
altre attività imprenditoriali, a condizione che per l’attività relativa ai
servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità
e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies e siano individuati uno o
più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione
i requisiti di cui all’articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e).
Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare
la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo
della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società
che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 114 decies (Operatività transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel ter-
ritorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure
fissate dalla Banca d’Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione
alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato
di appartenenza.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di paga-
mento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di
pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo
che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o pre-
stare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività tran-
sfrontaliera mediante l’impiego di agenti.
Articolo 114 undecies (Rinvio)
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonché
nel titolo VI.
2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attività
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi
dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo
IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca d'Italia detta
disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente
articolo agli istituti di pagamento.
Articolo 114 duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela)
1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità sta-
bilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento
utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.
Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono
fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell’articolo 11, né moneta
elettronica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera h-ter).
2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono,
per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni
distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o
nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto
ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio
di proprietà dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute
nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione
convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti
dell’istituto di pagamento.
3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta
amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti
aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
Articolo 114 terdecies (Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali
diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell’articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato
per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie
e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle
modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del
patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo
2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo
2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-
quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese
del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli
utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti
dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di paga-
mento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti
dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tie-
ne separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214,
e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto au-
torizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-
novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita
agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione
dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento
e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che
siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere
esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel
presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non
possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti.
Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a
banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento,
i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le
relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica
l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi
di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti
di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario
per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del
soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la
Banca d'Italia della pendenza del procedimento.
Articolo 114 quaterdecies (Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro
dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto: l'adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di
pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pa-
gamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali de-
gli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato
a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo ri-
chieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento,
riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale,
nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o
altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pa-
gamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere
a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La
Banca d'Italia notifica all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante
l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimo nei
confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono
esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo
Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver infor-
mato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse
incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a
cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica.
Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca
d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i
poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione
dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a
riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.
Articolo 114 quinquiesdecies (Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d'Italia
scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati
membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti,
e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza
sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie appli-
cabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Articolo 114 sexsiesdecies (Deroghe)
1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli isti-
tuti di pagamento dall’applicazione di alcune delle disposizioni previste dal
presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo
complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato,
compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni
di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale
prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del fun-
zionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o
finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui
al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo
114-decies.
4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni
di cui al commi 1, 2 e 3.
TITOLO VI
TRASPARENZA
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari
Articolo 115 (Ambito
di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel terri-
torio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in consi-
derazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente
capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente
richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e
ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.
Articolo 116 (Pubblicità)
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro
ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative
alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e
le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento,
comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale
medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996,
n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della
pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per
il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono
nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Articolo 117 (Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, partico-
lari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condi-
zione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri
in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indi-
cate nel comma 5, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo
svolgimento dell’operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie
di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o,
se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata
o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, indivi-
duati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi
sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Articolo 118 (Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali)
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con
clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora
sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà
di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole
non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato
motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in
modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’,
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al
portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in con-
seguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia
i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non
recare pregiudizio al cliente.
Articolo 119 (Comunicazioni periodiche alla
clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 fornisco-
no al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo
svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della
comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al
cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti
conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che su-
bentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie
spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di
produzione di tale documentazione.
Articolo 120 (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo
degli interessi)
1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle
somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente
emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro
giorni lavorativi successivi al versamento.
1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono
conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari
emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca
presso la quale è effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da
una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al
versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in
Italia.
1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi
1 e 1-bis in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili
per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e ban-
cari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità
di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.
Articolo 120-bis (Recesso)
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi
in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un
rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo
richiesti in occasione del recesso.
Articolo 120-ter (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)
1. E’ nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclu-
sione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al
pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del
soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati
o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività
economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto
o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute
nell’articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti,
anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria
ai loro iscritti.
Articolo 120-quater (Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità)
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari ban-
cari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione
di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità
del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato
subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la
surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del
contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante,
con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando
copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o
scrittura privata.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti
catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti
e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla
clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione
delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surro-
gazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario
e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni
del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto,
con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della
facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta
la nullità del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni
entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure
di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario,
quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura
pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione
di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario
di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a
cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui
al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finan-
ziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.
10.Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
Capo II - Credito al consumo
Articolo 121 (Definizioni)
1. Nel presente capo, l’espressione:
a) “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
b) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta;
c) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore con-
cede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
d) “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato
esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di
un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del
servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel
contratto di credito;
e) “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, in-
cluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili,
che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e
di cui il finanziatore è a conoscenza;
f) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti
a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o
stipula contratti di credito;
g) “importo totale del credito” indica il limite massimo o la somma to-
tale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
h) “intermediario del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i
mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di
pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis,
almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) “sconfinamento” indica l’utilizzo da parte del consumatore di fondi
concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente
in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di
credito concessa;
l) “supporto durevole” indica ogni strumento che permetta al consuma-
tore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in
modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del
credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale
del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a ser-
vizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi,
se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un
requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabi-
lisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi
in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Articolo 122 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito
comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000
euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione
anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti
del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice
civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri
oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispon-
dere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora
il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle
somme;
e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto
di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata
superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, fi-
nalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari
quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi
all’operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi
all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuita-
mente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumato-
re non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi,
con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di
credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto,
con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento
di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure
ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti
sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente,
salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero
entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli
123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-
sexies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base
di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata
da parte del consumatore, non si applica l’articolo 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rim-
borso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento
del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e
7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito
nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento
degli interessi e di altri oneri.
Articolo 123 (Pubblicità)
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice
del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni
di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego
di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese com-
prese nel costo totale del credito;
b) l’importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il cre-
dito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a
tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumato-
re, nonché l’ammontare delle singole rate.
2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, preci-
sa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari
e le modalità della loro divulgazione.
Articolo 124 (Contratti)
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condi-
zioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle
informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima
che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni
necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito
sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in
merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o
dall’intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole
attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano
assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o
l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento
distinto, che può essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore,
usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di
fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l’intermediario
del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente
dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è
fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il
finanziatore o l’intermediario del credito, al momento della richiesta, intenda
procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consuma-
tore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto
di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria,
eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono
essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore,
incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale
di più contratti non collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera
d), è comunque specificato se la validità dell’offerta è condizionata alla
conclusione congiunta di detti contratti.
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come inter-
mediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi
di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando
l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le
informazioni precontrattuali.
7. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta
disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione
delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai
sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comuni-
cazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente;
dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di
rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un
inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito
che operano a titolo accessorio.
Articolo
124-bis (Verifica del merito creditizio)
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore va-
luta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate,
se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute
consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito
dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni
finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il
merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo
dell'importo totale del credito.3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta
disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo
125 (Banche dati)
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul
credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri
dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie
rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio
della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del
principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente
e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi
della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla
relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti,
altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle ban-
che dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente
i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni
negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla
sua capacità di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 125-bis (Contratti e comunicazioni)
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti
dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le
condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del
CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6,
nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per i-
scritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera
d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodica-
mente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La
Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti
e le modalità di tale comunicazione.
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se
non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del con-
sumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo
quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta
la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro an-
nuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo
di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di
rimborso.
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto
a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto
a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza,
in trentasei rate mensili.
Articolo 125-ter (Recesso del consumatore)
1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattor-
dici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo,
dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni
previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso
di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo
l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scaden-
za del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità
prescelte nel contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 2, del
Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta
giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il
capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore
le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automatica-
mente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti
dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore
ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza
dell’accordo è presunta. E’ ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal
presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter
decies del Codice del consumo.
Articolo 125-quater (Contratti a tempo indeterminato)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-ter, nei contratti
di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in
ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un
preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il di-
ritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comu-
nicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del
consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto
durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente
dopo la sospensione.
Articolo 125-quinquies (Inadempimento del fornitore)
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte
del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente
effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione
del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o
servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del fi-
nanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro
onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore
ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore
stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei
servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto.
La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni.
La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di
diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica
il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere an-
che nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti
dal contratto di concessione del credito.
Articolo 125-sexsies (Rimborso anticipato)
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-
mento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un in-
dennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente
collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può
superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua
del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo
importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni
caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di
assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica
un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata
nel contratto;
d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito
residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
Articolo 125-septies (Cessione dei crediti)
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consu-
matore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far
valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga
al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il
cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti
del consumatore. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni
del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.
Articolo 125-octies (Sconfinamento)
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al con-
sumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del
capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un
mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo
o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta
disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamen-
to.
Articolo 125-novies (Intermediari del credito)
1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e
nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in
particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a
titolo di mediatore.
2. Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare al-
l'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo
tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o
altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale
compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per
i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal
CICR.
Articolo 126 (Riservatezza delle informazioni)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, con re-
golamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 125,
comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto
vietate dalla normativa comunitaria o contraria all’ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza.
Capo II-bis
Servizi di pagamento
Articolo 126 - bis (Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di
pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in
un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche
l’emissione di moneta elettronica.
3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel
senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o
parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore,
né una micro-impresa.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di
aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo
avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o
commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste
ai sensi del capo I.
6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la
Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello
di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.
Articolo 126 - ter (Spese applicabili)
1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare
all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell’utilizzatore
se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari
o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione
diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore
di servizi di pagamento.
Articolo 126 - quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il pre-
statore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore
di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le
condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara
e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato
di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro
suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di
utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino
limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca
d'Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle ope-
razioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere
a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è infor-
mato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per
l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spe-
se imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
Articolo 126 - quinquies (Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca
d’Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pa-
gamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni
contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto
quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Articolo 126 - sexies (Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informa-
zioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater,
comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo
le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo
rispetto alla data di applicazione prevista.
2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni
contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi
al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista
per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso,
la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica,
specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata
e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data
prevista per l’applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere ap-
plicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli
per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro
e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o
di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato
della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite
dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle ope-
razioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da
non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla
Banca d'Italia.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
Articolo 126 - septies (Recesso)
1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di rece-
dere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto
quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso
di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di
servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono
dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente
al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera
proporzionale.
Articolo 126 - octies (Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di paga-
mento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso
il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui
che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso
di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio
su tale base.
Capo III - Regole generali e controlli
Articolo
127 (Regole generali)
1. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza
delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la
clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia
di organizzazione e controlli interni.
1-bis. Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112, le norme
del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.
2. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più
favorevole al cliente.
3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese alme-
no in lingua italiana.
4. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio
del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice.
5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente tito-
lo sono assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB.
Articolo
127 - bis (Spese addebitabili)
1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al
cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni
previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione
telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 118 sono
gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o
all’intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione
con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel
contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebita-
te spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente
sostenuti dalla banca o dall’intermediario finanziario.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di
documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese
di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 119, comma 4 e, per i
servizi di pagamento, dall’articolo 126-ter e dall’articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Articolo 128 (Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo,
la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire
ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
pagamento e gli intermediari finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni
previste dall’articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1
sono demandati al Ministro dello Sviluppo Economico al quale compete,
inoltre, l’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-
bis e 4, e 145, comma 3.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 115,
comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti
dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi
3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie)
1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono
determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti
assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità,
l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della
clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità
di adire i sistemi previsti dal presente articolo.
Art. 128-ter (Misure inibitorie)
1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emer-
gano irregolarità, la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati
dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi
secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite
e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di con-
tratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non supe-
riore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista
particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino
di cui all’articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente
a cura e spese dell’intermediario.
TITOLO VI bis
AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
Articolo 128 - quater (Agenti in attività finanziaria)
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o
alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente
l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di
agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito
elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al
comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione
e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato
diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste
Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al
comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies.
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato
di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo
gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o
servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di
prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati,
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in
attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono
le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono
conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale
non si applica il comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica a-
gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari.
8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono
promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato
diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti
di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione,
senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo
di cui all’articolo 128–octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un
corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all’esercizio
dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per
biennio realizzati secondo gli standard definiti dall’Organismo di cui
all’articolo 128-undecies.
Articolo 128 - quinquies (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria)
1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unio-
ne europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministra-
tiva o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di
un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si
applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono
il controllo;
d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per
i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di
terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un
oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater,
comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma
giuridica.
2. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti
indicati al comma 1, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento
professionale.
Articolo 128 - sexies (Mediatori creditizi)
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche at-
traverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal
Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di
mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indi-
cata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato
ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere
l’indipendenza.
Articolo 128 - septies (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi)
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di
società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile or-
ganizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-
sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti
di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministra-
zione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento
di un apposito esame.
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per
i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di
terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
Articolo 128 - octies (Incompatibilità)
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi
non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di
più soggetti.
Articolo 128 - novies (Dipendenti e collaboratori)
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e
verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i
propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il
pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità
e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad
esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies,
lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino
l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a
superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo
di cui all’articolo 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che
siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono
di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-
quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da
quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo
128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in
solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori
di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente
sanzionate.
Articolo 128 - decies (Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia)
1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applica-
no, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può
stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei
rapporti con la clientela.
2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi
per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione
di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi
termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della
Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando
strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Articolo 128 - undecies (Organismo))
1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto pri-
vato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei
poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I componenti dell’Organismo sono nominati con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia.
3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui
all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-sexies, comma 2, previa
verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per
la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività fi-
nanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti;
per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni
e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti, fissando i relativi termini.
Articolo 128 - duodecies (Disposizioni procedurali)
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai
fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e
128-sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano
l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti,
l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferio-
re a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,
comma 2 e 128-sexies, comma 2.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata
una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni
accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del
soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di
cui uno economico.
3. E’ disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli
128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto
dall’articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno;
c) cessazione dell’attività.
4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai
sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano
decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. Fermo restando l’articolo 144, comma 8, in caso di necessità e ur-
genza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di
otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi
violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di
agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.
6. Nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste
dal presente articolo, l’Organismo applica all’agente in attività finanziaria,
al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del
legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti,
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro
129.110.
Articolo 128 - terdecies (Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo)
1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla
stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità
dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle
procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a
questo affidati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere
al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere
all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione
di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti,
effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i
componenti dell’Organismo.
3. La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze
delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e, in caso di
grave inerzia o malfunzionamento dell’Organismo, può proporne lo scioglimento
al Ministro dell’economia e delle finanze.
4. L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e
degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e
trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto
per l’anno in corso.
Articolo 128 - quaterdecies (Ristrutturazione dei crediti)
1. Per l’attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazio-
ne e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione
dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari
finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.
TITOLO VII
ALTRI
CONTROLLI
Articolo 129 (Emissione di strumenti finanziari)
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti
finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti
gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti
italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti
e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo.
TITOLO VIII SANZIONI
Capo I - Abusivismo bancario e finanziario
Articolo 130 (Abusiva
attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni (euro 12.911) a lire cento milioni
(euro 51.645).
Articolo 131 (Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni (euro 2.065) a
lire venti milioni (euro 10.329).
Articolo 131-bis (Abusiva emissione di moneta elettronica)
1. Chiunque
emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo
13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento)
1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai
sensi dell’articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
Articolo
132 (Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività fi-
nanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui
all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329 .
Articolo 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale)
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta
del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica,
prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli
articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono
denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere
al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione
sono a carico della società .
Articolo 133 (Abuso di denominazione)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito
», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica»
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre
in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione
di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica
e dalle banche .
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento»
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre
in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione
di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento
.
1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero
di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno
sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro
riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 .
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza
di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o
le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da
soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti
di pagamento .
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-
quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni (euro 1.032) a lire venti milioni (euro 10.329) . La stessa
sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111 .
Capo II - Attività di vigilanza
Articolo 134 (abrogato)
Capo III - Banche e gruppi bancari
Articolo 135 (Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile
si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
Articolo 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo pres-
so una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere
atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di
amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti
dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice
civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con
parti correlate .
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti
parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati
nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di
finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.
In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste
dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso
della capogruppo.
2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni
intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi
commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate
o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni
contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra
banche per le operazioni sul mercato interbancario .
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è
punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066
euro .
Articolo 137 (Mendacio e falso interno bancario)
1. Abrogato .
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere
concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare
le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente
ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate
alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino ad euro 10.000 . Nel caso in cui le notizie o i dati
falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena
dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000 .
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di
amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario
nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di
concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali
il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione
o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente
il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
fino a lire venti milioni (euro 10.329) .
Articolo 138 (abrogato)
Capo IV - Partecipazioni
Articolo 139 (Partecipazioni in banche, in società finanziarie
capogruppo e in intermediari finanziari)
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo
19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20,
comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1
e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4 , sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro .
1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate
dall’articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 150.000 .
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle do-
mande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall’articolo
110 , fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni .
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la
pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia
di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo .
Articolo 140 (Comunicazioni relative alle
partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari
finanziari)
1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi
1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni (euro 5.164) a lire cento milioni
(euro 51.645) .
1-bis. L’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel
comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000 .
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni
false è punito con l'arresto fino a tre anni.
Capo IV - bis
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Articolo 140 - bis(Esercizio abusivo dell’attività)
1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico
l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di
cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi
a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico
l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4
anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
Capo V - Altre sanzioni
Articolo 141 (abrogato)
Articolo 142 (abrogato)
Articolo 143 (Emissione di valori mobiliari)
1. (abrogato).
Articolo 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazio-
ne o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme
degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53,
54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione
agli articoli 26 commi 2 e 3 e, 64, commi 2 e 4 , 114-quater, 114-octies,
114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145,
comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni
indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le
stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61,
comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la
sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazio-
ne o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza
delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
3-bis.Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte,
qualora esse rivestano carattere rilevante:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120, 120-
quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies,
comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela
di oneri non consentiti, in violazione dell’articolo 40-bis o del titolo VI,
ovvero offerta di contratti in violazione dell’articolo 117, comma 7;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre al debitore
oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato
ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente,
ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per
effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazio-
ne o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo
128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione
ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall’articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate
dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 128-ter. La stessa sanzione si
applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito
al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo
inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell’articolo 122, comma
1, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai
commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di
rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione della banca
o dell’intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato.
5-bis.Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi
e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché
degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l’inosservanza degli obblighi
di cui all’articolo 125-octies; si applica altresì il comma 4.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo
periodo, si applicano anche nei confronti dell’agente, del legale rappresentante
della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante
della società di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell’agente in attività finanziaria, del legale rappre-
sentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante
della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110
per la violazione dell’articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo
all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo
128-decies.
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la
Banca d’Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall’elenco
9. Non si applica l’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre
2005, n. 262.
Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
Articolo 145 (Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una
sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive
competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla
società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta
giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le
sanzioni con provvedimento motivato .
2. (abrogato)
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 144, commi 3, 3-bis e 4, è pubblicato, per estratto, entro il
termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca,
della società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni,
su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal
presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’articolo
8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa oppo-
sizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata
all’autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere
depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni
dalla notifica .
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con
decreto motivato.
6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione
di memorie e documenti, nonché per consentire l’audizione anche
personale delle parti.
7. La Corte di appello decide sull’opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di
appello, all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall’articolo 8 .
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si prov-
vede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10.Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili
delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione
e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e
sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo
non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 145 - bis (Procedure contenziose)
I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli
112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi
giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato
ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate,
rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti
personalmente.
Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale
nella cui circoscrizione ha sede l’Organismo. Il ricorso è notificato
all’Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato
presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione
predetta.
Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in
quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutività del
provvedimento impugnato per gravi motivi.
La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e
copia della stessa è trasmessa all’Organismo ai fini della pubblicazione, per
estratto.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 146
(Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti
avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza
nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.