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L. 6 febbraio 1996, n. 52
Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994 (1/circ).
Art.
23. Sistemi di garanzia dei depositi: criteri
di delega.
1. L'attuazione
della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) introdurre
l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia
dei depositi tra le condizioni per l'esercizio
dell'attività bancaria;
b) prevedere
che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano
natura di diritto privato e che gli oneri relativi
al funzionamento e agli interventi ricadano
sulle banche aderenti;
c) attribuire
alla Banca d'Italia il potere di autorizzare
i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare
provvedimenti in materia di funzionamento e
di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli
obiettivi della tutela dei risparmiatori e della
stabilità del sistema bancario;
d) individuare,
fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva,
le ipotesi nelle quali la garanzia prestata
dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo
criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche
dei depositi ed alla natura del depositante;
e) prevedere
il potere della Banca d'Italia di prescrivere
adeguate forme di pubblicità circa l'adesione
ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché
l'importo e la portata della copertura fornita
dai sistemi stessi;
f) prevedere
che le succursali di banche extracomunitarie
aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi
italiani quando non usufruiscano di copertura
equivalente nello Stato d'origine.
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