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Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 659
"Recepimento
della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27 dicembre 1996
(Rettifica G.U. n. 13 del
17 gennaio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 23 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, legge comunitaria per il 1994, recante
delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 94/19/CE, del Consiglio del 30 maggio
1994, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi;
Visto
il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6
settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e di grazia e
giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' inserito
il seguente comma:
"9-bis. La Banca d'Italia puo'
comunicare ai sistemi di garanzia italiani
e, a condizione che sia assicurata la riservatezza,
a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi
stessi.".
Art. 2.
- 1. L'articolo 96
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e' sostituito dalla seguente sezione:
- "Sezione IV
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI"
-
- Art. 96
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di
garanzia)
-
- 1. Le
banche italiane aderiscono a uno dei
sistemi di garanzia dei depositanti
istituiti e riconosciuti in Italia.
-
2. Le succursali di banche
comunitarie operanti in Italia possono
aderire a un sistema di garanzia italiano
al fine di integrare la tutela offerta dal
sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza.
-
3. Le succursali di banche
extracomunitarie autorizzate in Italia
aderiscono a un sistema di garanzia
italiano salvo che partecipino a un
sistema di garanzia estero equivalente.
-
4. I sistemi di garanzia hanno
natura di diritto privato; le risorse
finanziarie per il perseguimento delle
loro finalita' sono fornite dalle banche
aderenti.
-
5. I componenti degli organi e
coloro che prestano la propria attivita'
nell'ambito dei sistemi di garanzia dei
depositanti sono vincolati al segreto
professionale in relazione a tutte le
notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in
ragione dell'attivita' istituzionale di
questi ultimi.
Art. 96-bis (Interventi)
- 1. I sistemi di
garanzia effettuano i rimborsi nei casi di
liquidazione coatta amministrativa delle
banche autorizzate in Italia. Per le
succursali di banche comunitarie operanti
in Italia, che abbiano aderito in via
integrativa a un sistema di garanzia
italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi
in cui sia intervenuto il sistema di
garanzia dello Stato di appartenenza. I
sistemi di garanzia possono prevedere
ulteriori casi e forme di intervento.
-
2. I sistemi di garanzia tutelano i
depositanti delle succursali comunitarie
delle banche italiane; essi possono
altresi' prevedere la tutela dei
depositanti delle succursali
extracomunitarie delle banche italiane.
-
3. Sono ammessi al rimborso i
crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma,
nonche' agli assegni circolari e agli
altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
-
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi
rimborsabili al portatore;
-
b) le obbligazioni e i crediti derivanti
da accettazioni, paghero' cambiari ed
operazioni in titoli;
-
c) il capitale sociale, le riserve e gli
altri elementi patrimoniali della banca;
-
d) i depositi derivanti da transazioni in
relazione alle quali sia intervenuta una
condanna per i reati previsti negli
articoli 648- bis e 648-ter del
codice penale;
-
e) i depositi delle amministrazioni dello
Stato, degli enti regionali, provinciali,
comunali e degli altri enti pubblici
territoriali;
-
f) i depositi effettuati da banche in nome
e per conto proprio, nonche' i crediti
delle stesse;
-
g) i depositi delle societa' finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1,
lettera b), delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di
investimento collettivo del risparmio; di
altre societa' dello stesso gruppo
bancario;
-
h) i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei componenti gli
organi sociali e dell'alta direzione della
banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
-
i) i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei soci che detengano
almeno il 5 per cento del capitale sociale
della banca;
-
l) i depositi per i quali il depositante
ha ottenuto dalla banca, a titolo
individuale, tassi e condizioni che hanno
concorso a deteriorare la situazione
finanziaria della banca, in base a quanto
accertato dai commissari liquidatori.
-
5. Il limite massimo di rimborso per
ciascun depositante non puo' essere
inferiore a lire duecento milioni.
-
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non
esclusi ai sensi del comma 4, che possono
essere fatti valere nei confronti della
banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto
dalla sezione III del presente titolo.
-
7. Il rimborso e' effettuato, sino
all'ammontare del controvalore di 20.000
ECU, entro tre mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa. Il termine puo' essere
prorogato dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi
speciali, per un periodo complessivo non
superiore a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalita' e termini per il
rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed
aggiorna il limite di 20.000 ECU per
adeguarlo alle eventuali modifiche della
normativa comunitaria.
-
8. I sistemi di garanzia subentrano nei
diritti dei depositanti nei confronti
della banca in liquidazione coatta
amministrativa nei limiti dei rimborsi
effettuati e, entro tali limiti,
percepiscono i riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria rispetto
ai depositanti destinatari dei rimborsi
medesimi.
Art. 96-ter (Poteri della
Banca d'Italia)
- 1. La Banca
d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei
risparmiatori e alla stabilita' del
sistema bancario:
-
a) riconosce i sistemi di garanzia,
approvandone gli statuti, a condizione che
i sistemi stessi non presentino
caratteristiche tali da comportare una
ripartizione squilibrata dei rischi di
insolvenza sul sistema bancario;
-
b) coordina l'attivita' dei sistemi di
garanzia con la disciplina delle crisi
bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
-
c) disciplina le modalita' di rimborso,
anche con riferimento ai casi di
cointestazione;
-
d) autorizza gli interventi dei sistemi di
garanzia e le esclusioni delle banche dai
sistemi stessi;
-
e) verifica che la tutela offerta dai
sistemi di garanzia esteri cui aderiscono
le succursali di banche extracomunitarie
autorizzate in Italia sia equivalente a
quella offerta dai sistemi di garanzia
italiani;
-
f) disciplina la pubblicita' che le banche
sono tenute ad attuare per informare i
depositanti sul sistema di garanzia cui
aderiscono e sull'inclusione nella
garanzia medesima delle singole tipologie
di crediti;
-
g) disciplina le procedure di
coordinamento con le autorita' competenti
degli altri Stati membri in ordine
all'adesione delle succursali di banche
comunitarie a un sistema di garanzia
italiano e alla loro esclusione dallo
stesso;
-
h) emana disposizioni attuative delle
norme contenute nella presente sezione.
Art. 96-quater (Esclusione)
-
1. Le banche possono essere escluse dai
sistemi di garanzia in caso di
inadempimento di eccezionale gravita' agli
obblighi derivanti dall'adesione ai
sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia, previo assenso della
Banca d'Italia, contestano alla banca
l'inadempimento, concedendo il termine di un
anno per ottemperare agli obblighi previsti
nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine,
prorogabile per un periodo non superiore a un
anno, i sistemi di garanzia, previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi
acquisiti fino alla data di ricezione della
comunicazione di esclusione. Di tale
comunicazione la banca esclusa da tempestiva
notizia ai depositanti secondo le modalita'
indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le autorita' che hanno rilasciato
l'autorizzazione all'attivita' bancaria
revocano la stessa al venir meno dell'adesione
ai sistemi di garanzia; resta ferma la
possibilita' di disporre la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
80.
5. La procedura di esclusione non puo' essere
avviata ne' proseguita nei confronti di banche
sottoposte ad amministrazione straordinaria.".
Art. 3.
1.
Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e inserita la
seguente sezione:
"Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
Art. 4.
1. I
depositi e gli altri fondi rimborsabili al
portatore protetti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono garantiti
fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza
di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta
data in base alle norme del presente decreto.
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