Fondo di solidarietà

La normativa

Indennizzo forfettario per le quattro banche poste in risoluzione il 22 novembre 2015


Legge n. 15 del 17 febbraio 2017

La legge n. 15 del 17 febbraio 2017, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 237 del 23 dicembre 2016, recante “disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, entrata in vigore il 22 febbraio 2017, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà. In particolare:

1. ha esteso la categoria dei soggetti legittimati a presentare l’istanza per l’erogazione dell’indennizzo forfettario al coniuge, al convivente more uxorio e ai parenti entro il secondo grado degli investitori e dei successori mortis causa degli investitori stessi, che risultino detentori, alla data della risoluzione delle quattro banche, degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle stesse, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per atto inter vivos;

2. ha modificato il requisito del patrimonio mobiliare, escludendo dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche e detenuti in portafoglio alla data di risoluzione.

3. ha prolungato il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo, prevedendo che le stesse devono essere presentate al FITD, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017.

Estratto della legge n.15 del 17 febbraio 2017


Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016

Il decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, è stato convertito in legge il 30 giugno 2016 (L. 119/2016) ed è entrato in vigore il 3 luglio 2016.

L’art. 8, comma 1, lett. e) della legge attribuisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) il ruolo di gestore del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 1, comma 855, della Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, istituito ai sensi dell’art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 10).

L’istituzione del Fondo di solidarietà è finalizzata all’erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183, con il quale è stato disposto l’avvio della risoluzione nei confronti della Banca delle Marche spa, della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche.

Possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 9, gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2015;
b) ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario, a pena di decadenza, deve essere presentata al FITD entro 6 mesi dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione (art.9, comma 6).

L’indennizzo forfettario è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, al netto di oneri e spese e la differenza, se positiva, fra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP equivalente, come definito ai sensi dell’art. 9, comma 3.

Dalla ricezione dell’istanza decorre il termine di 60 giorni previsto dalla legge ai fini della liquidazione dell’indennizzo (art.9, comma 9).

La presentazione dell’istanza di erogazione forfettaria non consente il ricorso, alternativo, alla procedura arbitrale di cui all’art. 1, commi da 857 a 860, della Legge di stabilità per il 2016 (art. 9, comma 6). Corrispondentemente, l’attivazione della procedura arbitrale di cui sopra preclude la possibilità di esperire la procedura di erogazione forfettaria (art. 9, comma 10). Rientra nella esclusiva valutazione dell’istante l’accesso alla procedura di erogazione forfettaria ovvero adire la procedura arbitrale; quest’ultima potrà essere altresì adita – ai sensi dell’art. 9, comma 10, del Decreto 59 – dall’investitore in strumenti finanziari acquistati successivamente al 12 giugno 2014.

Estratto del decreto legge n.59 del 3 maggio 2016
Estratto della legge di conversione n.119 del 30 giugno 2016


Regolamento del Fondo di solidarietà aggiornato all'11 aprile 2017

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