Fondo di solidarietà

La normativa

Indennizzo forfettario per le due banche venete poste in l.c.a. il 25 giugno 2017


Legge n. 121 del 31 luglio 2017

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 146 ed entrato in vigore il giorno stesso, detta “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

Il decreto legge è stato convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 31 luglio 2017 (G.U. n. 184 dell’8 agosto 2017).

In particolare, l’art. 6 del decreto 99/2017 prevede misure di ristoro per gli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche, a carico del Fondo di Solidarietà . È altresì definito il novero dei soggetti che possono accedervi. A tal fine, la citata disposizione, richiama espressamente la disciplina dettata dell’art. 9 del decreto legge 59/2016 e successive modificazioni.

Estratto della legge n.121 del 31 luglio 2017
Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017


Legge n. 15 del 17 febbraio 2017

La legge n. 15 del 17 febbraio 2017, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 237 del 23 dicembre 2016, recante “disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, entrata in vigore il 22 febbraio 2017, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà. In particolare:

1. ha esteso la categoria dei soggetti legittimati a presentare l’istanza per l’erogazione dell’indennizzo forfettario al coniuge, al convivente more uxorio e ai parenti entro il secondo grado degli investitori e dei successori mortis causa degli investitori stessi, che risultino detentori, alla data della risoluzione delle quattro banche, degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle stesse, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per atto inter vivos;

2. ha modificato il requisito del patrimonio mobiliare, escludendo dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche e detenuti in portafoglio alla data di risoluzione.

Estratto della legge n.15 del 17 febbraio 2017


Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016

Il decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, è stato convertito in legge il 30 giugno 2016 (L. 119/2016) ed è entrato in vigore il 3 luglio 2016.

L’art. 8, comma 1, lett. e) della legge attribuisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) il ruolo di gestore del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 1, comma 855, della Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, istituito ai sensi dell’art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 10).

L’istituzione del Fondo di solidarietà è finalizzata all’erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183, con il quale è stato disposto l’avvio della risoluzione nei confronti della Banca delle Marche spa, della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche.

Possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 9, gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2015;
b) ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

L’indennizzo forfettario è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, al netto di oneri e spese e la differenza, se positiva, fra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP equivalente, come definito ai sensi dell’art. 9, comma 3.

Estratto del decreto legge n.59 del 3 maggio 2016
Estratto della legge di conversione n.119 del 30 giugno 2016


Regolamento del Fondo di solidarietà

- Regolamento